Al giudice è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem, ovvero esponendo le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attr [...]