L’art. 1226 cc consente una parziale relevatio ab onere probandi sull’entità del danno, ma senza esonerare il creditore dall’onere della prova, posto che egli comunque deve sperimentare tutti i mezzi di cui dispone per dimostrare il danno non solo nell’an ma anche nel quantum, mentre al giudice è riconosciuto il compito di sanare, in via equitativa, esc [...]
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