L’esercizio del diritto di riscatto agrario non comporta lo scioglimento del contratto ad efficacia reale concluso dal terzo e la contestuale formazione di un titulus adquirendi a favore del riscattante né un nuovo trasferimento della proprietà del terzo acquirente al retraente, ma la sostituzione ex tunc del retraente al retrattato nella titolarità del diritto [...]
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