Tempus commissi delicti (lett. «tempo del delitto commesso») indica il momento in cui il reato è stato commesso, dato essenziale per l’individuazione della legge penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → applicabile e per la decorrenza della prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, comma 2, Cost.; art. 2 c.p.) impone l’applicazione della legge vigente al tempus commissi delicti, salvo il principio del favor reiFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo → in caso di successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → di leggi penali.

Il momento consumativo varia a seconda della struttura del reato: nei reati istantanei coincide con la realizzazione dell’evento; nei reati permanenti si protrae per tutta la durata della permanenza.

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