Restitutio in integrum (lett. “reintegrazione nello stato originario”) è il rimedio volto a ripristinare la situazione giuridica e patrimoniale anteriore al fatto dannoso o all’atto invalido.
Il principio opera in diversi ambiti: nel risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, la restitutio in integrum è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → primaria di risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.), preferita al risarcimento per equivalente quando possibile e non eccessivamente onerosa; nell’invalidità del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, la restituzione delle prestazioni eseguite mira a ripristinare lo status quo anteStatus quoLo stato attuale delle cose: la situazione di fatto esistente in un dato momento, che l'ordinamento tutela o prende a riferimento.Leggi il lemma completo →; nel diritto internazionale, la restitutio è la forma primaria di riparazione dell’illecito internazionale.
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