Reato continuato è la figura prevista dall’art. 81, comma 2, c.p. che si configura quando un soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Il trattamento sanzionatorio è quello del cumulo giuridico: si applica la penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Il medesimo disegno criminoso è l’elemento unificante che distingue il reato continuato dal concorso materiale di reatiConcorso di reatiCommissione di più reati da parte dello stesso soggetto: materiale (più azioni) o formale (unica azione, più violazioni), con cumulo delle pene (artt. 71-84 c.p.).Leggi il lemma completo →: si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una deliberazione iniziale unitaria che comprende e coordina le singole condotte verso un unico fine. La giurisprudenza richiede che il disegno criminoso sia preordinato, almeno nelle linee essenziali, prima della commissione dei singoli reati.
Il reato continuato ha rilevanza pratica fondamentale ai fini del trattamento sanzionatorio, essendo il cumulo giuridico generalmente più favorevole del cumulo materiale (somma delle pene). La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutivaIn executivisLocuzione latina che indica quanto avviene in sede di esecuzione forzata, in contrapposizione al processo di cognizione, con riferimento particolare ai limiti dell'accertamento del giudice dell'esecuzione e alla somma portata ad esecuzione in forza del titolo.Leggi il lemma completo → (art. 671 c.p.p.) quando non sia stata applicata dal giudice della cognizione. La violazione più grave viene individuata in concreto, tenendo conto della pena che il giudice intende irrogare per ciascun reato.
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