Il provvedimento d’urgenza è la misura cautelare atipica e residuale disciplinata dall’art. 700 c.p.c. Il giudice può concederla quando il ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Presupposti sono il fumus boni iurisFumus boni jurisSommaria verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, presupposto per la concessione delle misure cautelari accanto al periculum in mora (art. 669-sexies c.p.c.).Leggi il lemma completo → (apparente fondatezza del diritto) e il periculum in moraPericulum in moraRischio di pregiudizio irreparabile al diritto durante il tempo necessario a ottenere una pronuncia di merito, presupposto della tutela cautelare accanto al fumus boni iuris.Leggi il lemma completo → (pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile nel ritardo). Ha carattere residuale: è ammissibile solo quando non esista un’altra misura cautelare tipica idonea a garantire gli effetti della decisione di merito.

Il provvedimento d’urgenza è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e perde efficacia se non viene instaurato il giudizio di merito nei terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di legge, salvo che la misura sia stata concessa ante causam.

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