PossessioPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → uti condominus indica il possesso esercitato in qualità di comproprietario, ossia il compossesso in cui ciascun partecipante esercita il potere di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → sulla cosa intera in modo compatibile con l’eguale diritto degli altri comproprietariComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo →.
Il compossesso uti condominus si distingue dal possesso esclusivo uti dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo →: nel primo, il possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → riconosce la contitolarità altrui; nel secondo, si comporta come unico proprietario. La distinzione rileva ai fini dell’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → della quota altrui: il comproprietario che intenda usucapire l’intera proprietà deve dimostrare l’interversio possessionisInterversione del possessoMutamento del titolo del possesso per causa esterna o opposizione al possessore, per cui la detenzione si trasforma in possesso ad usucapionem (art. 1141 c.c.).Leggi il lemma completo →, ossia il mutamento del proprio possesso da uti condominus a uti dominus esclusivo, mediante atti incompatibili con il compossesso (Cass. S.U. n. 2724/1993).
Powered by Gestiolex