An iuratum sit

Apr 16, 2026

An iuratum sit (lett. “se sia stato giurato”) è formula che attiene alla verifica dell’avvenuta prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → del giuramento, con riguardo alla sua regolarità formale e sostanziale.

Nel processo civile italiano, il giuramento ha natura di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → legale e si distingue in giuramento decisorioGiuramento decisorioMezzo di prova con cui una parte deferisce all'altra il giuramento su fatti decisivi per la causa, vincolando il giudice alla dichiarazione resa.Leggi il lemma completo → (art. 2736, n. 1, c.c.), deferito da una parte all’altra su fatti decisivi della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo →, e giuramento suppletorioGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → (art. 2736, n. 2, c.c.), deferito d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → dal giudice per integrare una prova incompleta. L’an iuratum sit rileva per stabilire se il giuramento sia stato validamente prestato e se vincoli il giudice alla decisione conforme: il giuramento decisorio, una volta prestato, preclude ogni ulteriore indagine sul fatto giurato (art. 2738 c.c.), salva la prova della falsità in sede penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →.

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