L’interversione del possessoUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → (interversio possessionis) è il mutamento del titolo del possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → per cui il detentore o il possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → a titolo diverso dalla proprietà trasforma la propria relazione con il bene in possesso ad usucapionem, idoneo a condurre all’acquisto della proprietà per usucapionePossessio ad usucapionemPossesso idoneo all'usucapione: continuo, pacifico, pubblico e non equivoco, protratto per il tempo previsto dalla legge.Leggi il lemma completo → (art. 1141 c.c.).
Ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c., chi ha iniziato a possedere come detentore non può acquisire il possesso se non muta il titolo del proprio possesso per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro il possessore. Non è sufficiente un mero mutamento dell’intenzione soggettiva (animusAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →): occorre un atto esteriore inequivoco.
L’opposizione deve manifestarsi in un comportamento materiale e obiettivamente apprezzabile che evidenzi la volontà di possedere uti dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo →, in modo da rendere riconoscibile al possessore la contestazione del suo diritto.
L’interversione rileva in particolare nella distinzione tra detenzione e possesso e nella decorrenza del termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → per l’usucapione: il termine ventennale (o decennale, per l’usucapione abbreviata) decorre dal momento dell’interversione, non dall’inizio della detenzione.
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