Ordine di esibizione

Apr 18, 2026

L’ordine di esibizione è il provvedimento disciplinato dagli artt. 210-213 c.p.c. con cui il giudice, su istanza di parteIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un’altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

L’ordine presuppone che la parte istante non possa procurarsi il documento con altri mezzi e che il documento sia specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → individuato. Il giudice dispone l’esibizione con ordinanza, valutando discrezionalmente l’opportunità del provvedimento.

L’inottemperanza della parte all’ordine di esibizione può essere valutata dal giudice come argomento di provaArgomenti di provaElementi probatori di valore inferiore alla prova vera e propria, idonei a corroborare il convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi (art. 116, comma 2, c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 116, co. 2, c.p.c.); l’inottemperanza del terzo può essere sanzionata con una penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → pecuniaria. Il giudice può anche richiedere d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.).

Powered by Gestiolex