Ispezione giudiziale

Apr 18, 2026

L’ispezione giudizialeIspezioneMezzo di prova consistente nell'esame diretto di persone, luoghi o cose (artt. 258-262 c.p.c.). Carattere sussidiario e residuale, disponibile solo se indispensabile.Leggi il lemma completo → è il mezzo istruttorio disciplinato dagli artt. 258-262 c.p.c. e dall’art. 118 c.p.c., con cui il giudice procede personalmente all’esame diretto di persone, luoghi o cose, quando lo ritiene necessario per accertare fatti rilevanti per la decisione della causa.

L’ispezione può essere disposta d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → o su istanza di parteIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo →. Il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico. L’ispezione corporale è ammessa solo con il consenso della parte interessata e nel rispetto della dignità della persona (art. 118, co. 2, c.p.c.).

Il rifiuto ingiustificato della parte di consentire l’ispezione può essere liberamenteAd libitumLocuzione latina ("a piacere") che indica una facoltà rimessa alla libera scelta del titolare, senza vincoli di forma, termine o modalità.Leggi il lemma completo → valutato dal giudice come argomento di provaArgomenti di provaElementi probatori di valore inferiore alla prova vera e propria, idonei a corroborare il convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi (art. 116, comma 2, c.p.c.).Leggi il lemma completo →. Dell’ispezione viene redatto processo verbale con la descrizione dei luoghi, delle cose e delle persone esaminate.

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