Definizione
L’irreperibilità è la condizione del soggetto destinatario di un atto processuale che non può essere rintracciato né presso la residenza, né presso la dimora o il domicilio. La figura rileva principalmente in materia di notificazioni, dove l’art. 143 del codice di procedura civile detta la speciale disciplina della notifica a destinatario irreperibile.
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
L’art. 143 c.p.c., come modificato, dispone che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall’art. 77 c.p.c., l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento di tali formalità.
Presupposto delle preventive ricerche
La giurisprudenza ha chiarito (Cass. SU n. 19575/2008) che la notifica ex art. 143 c.p.c. è ammissibile solo quando il notificante, pur avendo compiuto le indagini necessarie con la dovuta diligenza, non sia stato in grado di rintracciare il destinatario. L’ufficiale giudiziario o il notificante devono dare conto nella relata delle ricerche effettuate, non essendo sufficienti le sole risultanze anagrafiche. Si impone la verifica presso il luogo di lavoro, presso parenti prossimi, presso l’ufficio del casellario, e ogni altra fonte utile.
Notifica in caso di temporanea assenza o rifiuto
Distinta dalla irreperibilità ex art. 143 c.p.c. è la situazione disciplinata dall’art. 140 c.p.c., che interviene quando il destinatario, pur avendo un domicilio noto, sia temporaneamente assente o rifiuti di ricevere l’atto. In tal caso, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto nella casa comunale, affigge avviso del deposito sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio, e dà notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona, per il destinatario, con la ricezione della raccomandata o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Irreperibilità nel processo penale
Nel processo penale, l’art. 159 c.p.p. disciplina le ricerche dell’imputato irreperibile ai fini della notificazione: il giudice, su richiesta del pubblico ministero, ordina nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, primo comma, c.p.p. Qualora esse abbiano esito negativo, il giudice emette decreto di irreperibilità designando un difensore, cui sono notificati gli atti. L’istituto dell’irreperibilità non deve essere confuso con quello, più ampio, dell’assenza processuale ex art. 420-bis c.p.p.
Giurisprudenza modenese
- La notifica a destinatario irreperibile
- Tempi e modalità di perfezionamento della notifica ad irreperibile (art. 143 cpc)
- La notifica a irreperibile presuppone la previa ricerca del destinatario
- Notifica ad irreperibile nulla se la relata tace sulle necessarie ricerche del destinatario stesso
- La notifica ad irreperibili presuppone ricerche del destinatario (di cui dar conto in relata)
- I certificati anagrafici non sono presupposti sufficienti per la notifica ad irreperibili
- La notifica a irreperibili è incompatibile con il procedimento di convalida di sfratto
- La condanna al rilascio immediato dell’immobile da parte dell’ex conduttore irreperibile
- Prescrizione del credito – Diffida ad adempiere e irreperibilità anagrafica del destinatario