L’interrogatorio formaleConfessioneDichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Disciplinata dagli artt. 2730-2735 c.c. e 228-232 c.p.c.Leggi il lemma completo → è il mezzo istruttorio disciplinato dagli artt. 230-232 c.p.c. con cui una parte chiede che l’altra sia interrogata su fatti specifici e rilevanti per la causa, formulati in articoli separati.

La parte interrogata deve rispondere personalmente e non può servirsi di scritti preparati. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio (ficta confessioFicta confessioConseguenza processuale della mancata risposta all'interrogatorio formale: i fatti possono essere considerati ammessi dal giudice (art. 232 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, art. 232 c.p.c.), valutando tale circostanza nel contesto delle altre prove.

Si distingue dall’interrogatorio liberoInterrogatorioMezzo istruttorio consistente nell'interrogazione della parte. Distinto in formale (artt. 230-232 c.p.c., per provocare confessione) e libero (art. 117 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 117 c.p.c.), che ha funzione di chiarimento e non di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo →, e dalla confessione spontanea.

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