L’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → familiare è l’istituto disciplinato dall’art. 230-bis c.c. che tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → il familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) che presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare.
Il familiare lavoratore ha diritto: al mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo → secondo la condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → patrimoniale della famiglia; a una partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; ai beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → acquistati con gli utili e agli incrementi dell’aziendaAziendaComplesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.). Universalità di beni mobili e immobili, materiali e immateriali, funzionalmente coordinati per lo svolgimento di un'attività economica organizzata. La sua circolazione è disciplinata dagli artt. 2556-2560 c.c. e, sotto il profilo lavoristico, dall'art. 2112 c.c.Leggi il lemma completo →, in proporzione al lavoro svolto. Tali diritti sono intrasferibili.
Le decisioni concernenti l’impiego degli utili, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa. Il diritto di partecipazione è subordinato all’effettivo e continuativo apporto lavorativo.
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