Giudizio di ottemperanza è il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 112-114 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) mediante il quale il ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → chiede al giudice amministrativo di ordinare alla pubblica amministrazione di eseguire i provvedimenti giurisdizionali rimasti ineseguiti.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione: delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo →; delle sentenze esecutive del giudice ordinario; dei lodi arbitrali esecutivi; dei provvedimenti equiparati. Il giudice dell’ottemperanza dispone di poteri sostitutivi: può determinare le modalità dell’esecuzione, nominare un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempienteInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → e fissare la somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione (astreinte, art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.).
Il giudizio di ottemperanza ha natura mista (di cognizione e di esecuzione) e consente al giudice di determinare il contenuto concreto dell’obbligo dell’amministrazione, anche colmando eventuali lacune del giudicatoGiudicatoQualità della sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari, che rende la pronuncia immutabile e vincolante tra le parti (artt. 2909 c.c., 324 c.p.c.).Leggi il lemma completo → da eseguire. La competenza spetta al TAR che ha emesso la sentenza da eseguire o, per le sentenze del Consiglio di Stato, al TAR del luogo in cui ha sede l’amministrazione inadempiente.
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