EnfiteusiEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo → è il diritto reale di godimento su un fondo altrui che attribuisce all’enfiteuta poteri analoghi a quelli del proprietario, con l’obbligo di migliorare il fondo e di corrispondere al concedente (direttario) un canone periodico (artt. 957-977 c.c.).
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo determinato, ma in quest’ultimo caso la durata non può essere inferiore a venti anni (art. 958 c.c.). L’enfiteuta ha il diritto di affrancazioneAffrancazioneDiritto potestativo del titolare di un diritto reale parziario (enfiteuta, livellario) di consolidare in sé la piena proprietà del fondo, dietro pagamento di una somma capitale (artt. 971-977 c.c.).Leggi il lemma completo →, cioè il potere di acquistare la piena proprietà del fondo pagando una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 971 c.c.). Il concedente ha il diritto di devoluzione in caso di inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’obbligo di migliorare il fondo o di mancato pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di due annualità di canone (art. 972 c.c.).
L’istituto, di origine medievale, ha oggi scarsa applicazione pratica nella costituzione di nuovi rapporti, ma conserva rilevanza per i rapporti enfiteutici preesistenti, soprattutto in alcune regioni del Meridione. La L. 607/1966 ha previsto l’affrancazione obbligatoria delle enfiteusi su fondi rustici, semplificandone la procedura.
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