Definizione
L’affrancazione è il negozio giuridico mediante il quale il titolare di un diritto reale parziario su cosa altrui (in particolare il livellario, l’enfiteuta o, in passato, il colono perpetuo) si libera del peso che grava sul fondo, consolidando in capo a sé la piena proprietà dietro pagamento di una somma capitale al titolare del diritto del quale ci si affranca. È quindi un atto unilaterale recettizio, espressione di un potere potestativo che l’ordinamento riconosce a tutela del soggetto gravato e in funzione di liberazione del fondo dai pesi reali perpetui.
Affrancazione dell’enfiteusi
L’affrancazione del fondo enfiteutico è disciplinata dagli artt. 971-977 c.c. e costituisce un diritto potestativo dell’enfiteuta, esercitabile in qualsiasi momento dopo venti anni dall’inizio dell’enfiteusi (art. 971, comma 1, c.c.). Il diritto è esercitato mediante pagamento di una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale (art. 971, comma 2, c.c.). L’affrancazione produce l’effetto di trasformare il dominio utile dell’enfiteuta in piena proprietà, estinguendo correlativamente il dominio diretto del concedente. Essa è irrinunciabile, sicché ogni patto contrario è nullo (art. 971, comma 4, c.c.).
Affrancazione dei livelli
I rapporti di livello, retaggio del diritto comune e di natura sostanzialmente assimilabile all’enfiteusi, sono stati progressivamente soggetti ad affrancazione coattiva in virtù di leggi speciali (l. 22 luglio 1966, n. 607, in tema di affrancazione dei canoni enfiteutici, livellari e di altre prestazioni perpetue; l. 18 dicembre 1970, n. 1138). La giurisprudenza ha applicato la disciplina dell’enfiteusi alla generalità dei rapporti agrari assimilabili, in funzione liberatoria del fondo.
Affrancazione dell’edilizia convenzionata
Una distinta forma di affrancazione è prevista dall’art. 31, commi 49-bis ss., l. 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di edilizia residenziale pubblica. Il proprietario di immobile costruito su area concessa in diritto di superficie o ceduta in proprietà a prezzo agevolato, soggetto a vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone di locazione, può ottenere la rimozione dei vincoli mediante stipula con il Comune di una convenzione e pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Distinzione da figure affini
L’affrancazione si distingue dalla devoluzione, che è il rimedio attribuito al concedente per ottenere la restituzione del fondo in caso di inadempimento dell’enfiteuta (art. 972 c.c.), e dalla redenzione, che opera in materia di servitù prediali (art. 1070 c.c.). Le si avvicina, invece, il riscatto fondiario di cui alla l. 26 maggio 1965, n. 590, che consente al coltivatore diretto di sostituirsi al terzo acquirente del fondo.
Giurisprudenza modenese
- Cessazione della locazione per estinzione dell’usufrutto, della superficie o dell’enfiteusi
- PEEP — La convenzione tra Comune e proprietari relativamente all’importo del canone costituisce res inter alios