Decreto ingiuntivo

Apr 13, 2026

Definizione

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento monitorio con cui il giudice, su ricorso del creditore, ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa mobile determinata o di una determinata quantità di cose fungibili, entro il termine di quaranta giorni, con l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Il procedimento per ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., si caratterizza per la forma sommaria e per il contraddittorio differito: la cognizione piena ed esauriente viene posticipata all’eventuale fase di opposizione ex art. 645 c.p.c.

Presupposti e prova scritta

Ai sensi dell’art. 633 c.p.c., il creditore può chiedere il decreto quando del diritto fatto valere si dia prova scritta, quando il credito riguardi onorari di professionisti per prestazioni documentate, ovvero onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai e ad altri ausiliari del giudice. L’art. 634 c.p.c. qualifica come prova scritta, tra l’altro, le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi anche non sottoscritti, e – per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro – gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché regolarmente tenute. Il giudice competente per l’emissione del decreto è individuato dall’art. 637 c.p.c.: di norma è competente il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Esecuzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 642 c.p.c. il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo con la sua pronuncia quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ovvero quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Negli altri casi il decreto è esecutivo ex lege alla scadenza del termine per l’opposizione non esercitata (art. 647 c.p.c.). L’art. 648 c.p.c. disciplina la concessione della provvisoria esecuzione in corso di opposizione, se questa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; l’art. 649 c.p.c. regola specularmente la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Opposizione e giudizio di merito

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro sessanta giorni dalla pronuncia (art. 644 c.p.c.), pena l’inefficacia. L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione (art. 641 c.p.c.) ovvero nei termini ridotti o ampliati ai sensi dell’art. 641 c.p.c. per ragioni di sede. Con l’opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione piena: l’opponente assume la veste formale di attore, mentre la posizione sostanziale di attore resta al creditore opposto, che conserva l’onere della prova del credito ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice può rigettare l’opposizione confermando il decreto, accoglierla revocandolo, ovvero accoglierla solo parzialmente. In caso di mancata o tardiva opposizione, il decreto acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e passa in giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.).

Opposizione tardiva e revocatoria

L’art. 650 c.p.c. consente al debitore ingiunto di proporre opposizione tardiva quando prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore; il termine decadenziale è di dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Il decreto definitivamente esecutivo, analogamente alla sentenza passata in giudicato, è soggetto al regime dell’impugnazione straordinaria per revocazione ex art. 395 e art. 396 c.p.c., nei casi ivi previsti, e all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

Giurisprudenza modenese