Definizione

L’amministrazione di sostegno è la misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, introdotta dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6 e disciplinata dagli artt. 404-413 c.c. Si rivolge alla persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.). A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione — istituti più rigidi e marcatamente ablativi della capacità — l’amministrazione di sostegno è una misura flessibile, modulare e proporzionata: il giudice tutelare ritaglia i poteri dell’amministratore sulle concrete esigenze del beneficiario, lasciando invariata la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente riservati all’amministratore o non sottoposti al regime dell’assistenza.

Procedimento di nomina

La competenza spetta al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). Il ricorso può essere proposto dallo stesso interessato, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero (art. 406 c.c.); i responsabili dei servizi sanitari e sociali, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, ne devono dare notizia al pubblico ministero. Il giudice deve sentire personalmente il beneficiario, recandosi se necessario nel luogo in cui questi si trova (art. 407, comma 2, c.c.) e tenere conto, ove possibile, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Poteri dell’amministratore

Il decreto di nomina indica gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza esclusiva) e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405, comma 5, n. 3 e 4, c.c.). Tutti gli altri atti restano nella piena disponibilità del beneficiario, che conserva la capacità di agire (art. 409 c.c.). Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 e art. 375 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c.).

Distinzione da interdizione e inabilitazione

L’interdizione (artt. 414-419 c.c.) è la misura più rigorosa, disposta quando l’infermità di mente è abituale e tale da rendere l’interdetto incapace di provvedere ai propri interessi: comporta totale incapacità di agire e la nomina di un tutore. L’inabilitazione (artt. 415-432 c.c.) è misura intermedia che colpisce, fra l’altro, l’infermo di mente non così grave da meritare l’interdizione: comporta una limitazione della capacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione, da compiere con l’assistenza di un curatore. Dopo la l. 6/2004 le due figure sono riservate ai casi residuali in cui l’amministrazione di sostegno risulti inadeguata.

Cessazione e revisione

L’amministrazione di sostegno cessa per effetto del provvedimento di revoca pronunciato dal giudice tutelare quando vengano meno i presupposti che ne avevano giustificato l’apertura (art. 413 c.c.); il giudice può altresì sostituire l’amministratore o modificare i poteri attribuitigli alla luce delle mutate condizioni del beneficiario.

Giurisprudenza modenese