Definizione
Il termine affidamento ha nel diritto italiano una pluralità di significati. Nel diritto di famiglia indica l’attribuzione, da parte del giudice, della cura e responsabilità dei figli minori in seguito alla separazione o al divorzio dei genitori (artt. 337-bis ss. c.c.) ovvero, in via temporanea, a una famiglia o a una struttura idonea (artt. 2 ss. l. 4 maggio 1983, n. 184). Nel diritto civile esprime la fiducia ragionevole riposta da un soggetto in una determinata situazione di apparenza giuridica, principio che fonda numerose tutele sostanziali e processuali. Nel diritto penale designa, infine, una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, art. 47 ord. penit.).
Affidamento dei figli minori
A seguito della l. 8 febbraio 2006, n. 54 e del successivo riordino operato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, la regola generale in caso di disgregazione della coppia genitoriale è l’affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.), volto a garantire la bigenitorialità, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.) costituisce eccezione, disposta dal giudice quando l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, ad esempio per condotte violente o per accertata inidoneità di un genitore.
Affidamento familiare di minori
L’affidamento familiare, disciplinato dagli artt. 2-5 della l. 184/1983, è un istituto temporaneo a tutela del minore privo di un ambiente familiare idoneo. A differenza dell’adozione, esso non recide i rapporti con la famiglia di origine, alla quale il minore è destinato a fare ritorno una volta superate le difficoltà. Può essere consensuale (disposto dal Servizio sociale con il consenso dei genitori) o giudiziale (disposto dal Tribunale per i minorenni in caso di mancato consenso).
Affidamento del terzo (apparenza giuridica)
Nel diritto civile, il principio dell’affidamento incolpevole del terzo tutela chi abbia confidato senza colpa in una situazione di apparenza giuridica corrispondente alla realtà. Esso riceve applicazione in numerosi istituti: dalla rappresentanza apparente alla simulazione (artt. 1414-1417 c.c.), dall’erede apparente (art. 534 c.c.) all’acquisto dei beni mobili a non domino (art. 1153 c.c.), passando per la pubblicità sanante e per la disciplina dei titoli di credito.
Affidamento in prova al servizio sociale
L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione disciplinata dall’art. 47 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Consiste nell’affidamento del condannato al servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo pari a quello della pena residua, con prescrizioni comportamentali, a condizione che la pena detentiva inflitta o residua non superi i quattro anni e che la misura risulti idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Giurisprudenza modenese
- Affidamento della prole minorenne: rapporto tra regola (condiviso), eccezione (esclusivo) ed affidamento ai servizi sociali
- Affidamento della prole minorenne: il regime condiviso è la regola
- Le condizioni per derogare all’affidamento condiviso della prole minorenne
- Separazione e divorzio: escluso l’affidamento condiviso se uno dei due genitori è molto assente
- La distanza tra i genitori non impedisce l’affidamento condiviso
- Affidamento condiviso e contributo al mantenimento
- Affidamento della prole minorenne: gestione della quotidianità con spirito di reciproca collaborazione