Ad abundantiam

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “per sovrabbondanza” e indica, nel linguaggio giuridico, un argomento, una prova o un capo di motivazione addotto oltre il necessario, a mero rafforzamento di una conclusione già adeguatamente sostenuta.

Nella motivazione delle sentenze il giudice impiega la formula ad abundantiam per segnalare che una determinata argomentazione non è essenziale ai fini della decisione (obiter dictum) ma viene svolta per completezza. In sede di impugnazione, la Cassazione distingue tra ratio decidendi — il nucleo argomentativo portante — e considerazioni ad abundantiam, che non sono autonomamente censurabili perché la loro eventuale erroneità non incide sul dispositivo.

Nell’attività defensionale l’espressione ricorre per qualificare la produzione di ulteriori prove o documenti a corroborare un quadro probatorio già autosufficiente.