Stipulato un contratto autonomo di garanzia, l’escussione della garanzia da parte della banca, in assenza di una efficace revoca del rapporto nei confronti del debitore garantito, integra un comportamento sussumibile nell’exceptio doli che il garante autonomo è legittimato ad opporre nei confronti del creditore. Tribunale di Modena (Siracusano) sentenza n. 71 del 13 gennaio 2016
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