Ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato, incombe al cliente l’onere di allegare specificatamente la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità; gravando, ex adverso, sull’avvocato convenuto l’onere della prova liberatoria della non imputabilità del fatto e, per tal via, dell’assenza di colpa (presunta ex art. 1218 cc). In […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.