Il divieto per il giudice d’appello di revocare i benefici concessi in primo grado va inteso soltanto come semplice limitazione del potere del giudice di secondo grado di valutare discrezionalmente l’opportunità di mantenere fermi i benefici stessi, ma sempre sul presupposto che persistano le condizioni stabilite dalla legge. Ne deriva che qualora la sospensione condizionale […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.