L’esigenza della riconoscibilità dell’errore, come causa di annullamento del contratto, a sensi degli art. 1428 cc e art. 1431 cc, sta nell’unilateralità dell’errore medesimo, e cioè nella contrapposizione di una volontà inficiata nella sua formazione ad altra volontà immune da vizi. Allorquando, invece, vi siano due volontà concordi [...]
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