Gli istituti della litispendenza e della continenza operano soltanto tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi, secondo la lettera dell’art. 39 cpc, dunque se cause identiche o connesse pendano davanti al medesimo ufficio giudiziario si applicano gli art. 273 cpc e art. 274 cpc, le cause dovendo essere semplicemente riunite. [...]
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