Il debitore che, per l’adempimento della propria obbligazione, si sia avvalso di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di questi ausiliari, intendendosi per tali coloro che agiscono su incarico del debitore e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi [...]