La responsabilità prevista dall’art. 2051 cc ha natura oggettiva fondata sull’assunzione di rischio: il danneggiato ha l’onere di provare il nesso di causalità tra custodia e danni, onere però che si esaurisce nella dimostrazione che l’evento sia stato causato come conseguenza normale della concreta condizione della cosa considerata nella sua globalità. [...]
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