Il negozio concluso dal “falsus procurator”, se formalmente ed oggettivamente conforme a legge, non è giuridicamente inesistente, e neppure nullo o annullabile, ma semplicemente inefficace (non rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione dello pseudo rappresentato) nei confronti del “dominus” finché non intervenga la ratifica, la quale [...]
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