Per il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore – che, ai sensi dell’art. 1495 cc co. 2, esime il compratore dalla necessita della denuncia – non è richiesta una manifestazione negoziale rivolta al compratore, ma è sufficiente una manifestazione di verità o di scienza, che può avvenire in maniera espressa o per facta concludent [...]
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