Articolo di Francesca Benatti, Prof. Diritto privato comparato Un. Cattolica Milano
– Il Settimanale, rubrica a cura di Fiorenzo Festi –

SOMMARIO: 1. Una difficile definizione. – 2. Diffamazione civile e social. – 3. Emoji e emoticons nelle sentenze. – 4. Conclusioni.

  1. Una difficile definizione.

Natalino Irti ricorda come sia innegabile l’assoluta linguisticità del diritto1. Pertanto ‘‘interpreta chi parla e interpreta chi ascolta: l’uno scegliendo la parola o combinando la frase con elementi funzionalmente idonei, l’altro ricevendo la frase o la parola nel loro valore di scambio. Anche l’ascoltatore ha fiducia nel simbolo, che proviene dall’altra parte e chiede di essere inteso. Questo è l’incontro degli uomini nelle forme e nei contenuti della lingua’’2.

Tuttavia, la necessità della stabilità e continuità dei significati che si costruisce nel tempo e determina l’affidamento semantico si scontra con la dinamicità e caoticità del reale. Se la filosofia ha ormai messo in luce l’impossibilità del raggiungimento di significati oggettivi e univoci, la semiotica ha constatato la variabilità del linguaggio non solo in base a criteri geografici e sociali, ma anche individuali. Lo stile usato corrisponde e al tempo stesso conforma l’identità e la personalità del parlante3.

Tali profili di complessità si accentuano nel contesto attuale per la coesistenza accanto al mondo reale di uno virtuale, nel quale il linguaggio assume sfumature e caratteristiche peculiari. Basti considerare l’esistenza di molteplici comunità online al quale un soggetto può appartenere che sfuggono ai confini territoriali e si distinguono per temi, stili, obiettivi. Lo stesso anonimato contribuisce ad aumentare la distanza tra virtuale e reale. Peraltro quanto osservato per la prima volta da Sapir vale per entrambi i mondi: «Gli esseri umani non vivono nel mondo degli oggetti da soli, nè da soli nel mondo dell’attività sociale, come ordinariamente si fa, ma sono molto in balia di quel particolare linguaggio che è diventato il mezzo di espressione della loro società. È abbastanza illusorio immaginare che una persona si aggiusti ad una realtà essenzialmente senza uso del linguaggio e che il linguaggio è semplicemente un mezzo incidentale di risoluzione di problemi specifici di comunicazione o di riflessione. Il fatto è che il ‘‘mondo reale’’ è in gran parte costruito inconsciamente sulle abitudini linguistiche del gruppo»4. Anche in quello virtuale il linguaggio ha una funzione che non è meramente espressiva e formale, ma fondativa. D’altra parte, la tecnologia ha sempre influenzato il modo nel quale gli esseri umani interagiscono tra loro.

È stato messo in luce come le emoji5 e le emoticons6 costituiscano l’unione tra le esigenze comunicative delle persone e le possibilità offerte dal progresso tecnologico e digitale. In particolare lungi dal rappresentare unicamente un ritorno ai pittogrammi, essi sembrano rappresentare uno sviluppo nuovo della comunicazione7.

Innanzitutto, la dottrina distingue tra emoticons ed emoji. L’origine delle prime è convenzionalmente fatta risalire al 1982 quando Scott Fahlman ha unito i due punti, il trattino e una parentesi tonda, per indicare che una affermazione era scherzosa. Da quel momento si sono diffuse rapidamente tanto che nel 1997 se ne contavano più di 650 e pochi anni dopo oltre 2000. Se la faccia sorpresa [:-o] o quella che strizza un occhio [; –)] sono tra le più conosciute, l’emoticon che indica lo scuotere le spalle è stata addirittura utilizzata in un titolo del New York Times.

Le emoji, invece, sono state sviluppate in Giappone e poi diffuse in diverse piattaforme fino ad essere adottate da Unicode nel 2010 e programmati negli Iphone nel 20118. Sono costantemente in aumento e Unicode 12.0 ne contiene 3.053. La loro popolarità è tale che il Presidente Obama ha ringraziato Shinzo Abe nel 2015 per il karate, il karaoke, gli anime e le emoji. La pur criticabile visione stereotipata del Giappone, che emerge da questa affermazione, è utile a mostrare l’importanza e il ruolo politico della cultura popolare e la rilevanza delle emoji nella comunicazione9.

Nonostante le apparenze, le parole emoji ed emoticon non condividono, neppure, la stessa radice: emoticon deriva da una fusione delle parole emotion e icon, mentre emoji è un termine giapponese composto da e (immagine) e moji (caratteri). In particolare, va sottolineato come solo gli emoticons abbiano una connessione intrinseca con le emozioni e non siano mai stati standardizzati, rimanendo il prodotto di piccole sottoculture.

Si osserva, infine, come esse non esauriscano tutti i tipi di simboli o pittogrammi utilizzati online. I meme hanno ottenuto grande popolarità anche nella comunicazione politica, e si connotano per essere altamente riproducibili, adeguabili in modo da conformarsi agli interessi delle diverse comunità virtuali e spesso sono usati come incentivi per il cambiamento sociale10. Seppure meno diffuse vanno ricordate, poi, le kaomoji che sono le emoticon giapponesi, ispirate da manga e anime11, e le bitmoji che sono le emoji basate sulla propria immagine.

Oggi la dottrina si concentra, però, maggiormente sulle emoji che, pur non essendo ancora un ‘‘linguaggio a pieno titolo (…) paiono avere affascinanti possibilità combinatorie (…). Qualsiasi tipo di sistema simbolico (…), usato per la comunicazione sviluppa poi dialetti’’12. Sono uno strumento efficiente che permette con una sola immagine di attribuire sfumature alla conversazione che richiederebbero discorsi più complessi o l’uso di un maggior numero di parole. Soprattutto rispondendo all’esigenza sempre avvertita di creare un linguaggio universale comprensibile da tutti, si adattano perfettamente ad un villaggio globale quale è il mondo dei social.

È difficile rinvenire una loro funzione unitaria, posta la molteplicità dei loro usi sempre in evoluzione e dei contesti nei quali vengono impiegate. In generale ogni emoji è una metafora, cioè, alla luce dei recenti studi delle scienze cognitive, non è un ‘‘semplice espediente retorico, ma un processo concettuale per cui domini separati di significato si fondono per produrre nuove forme di significato che amalgamano i vari domini referenziali in un’unica immagine. Così, in un senso cognitivo o neuroscientifico, le emoji possono essere caratterizzate come blends’’13.

Più specificatamente le emoji hanno, innanzitutto, una funzione fàtica14. Il termine ‘‘phatic communion’’ è stato coniato da Malinowski nel 1923 per qualificare le chiacchierate leggere come abilità sociale. Tali interazioni, infatti, rivestono un ruolo importante, risaltato da numerosi sociologi, nell’aggregazione e creazione della socialità. La dottrina ha constatato il frequente utilizzo della emoji con il sorriso sia per iniziare la conversazione sia per chiuderla, dandole un tono amichevole ed evitando che risulti troppo fredda. Con lo stesso scopo sono impiegate per occupare quegli spazi che nelle comunicazioni faccia a faccia sarebbero riempite da frasi banali o retoriche per impedire silenzi imbarazzanti15.

Inoltre, esse rappresentano l’esigenza sempre presente di dare un tono alla frase, facendo emergere i sentimenti sottostanti. Tale finalità si avverte anche con alcuni segni di punteggiatura. Emblematico è il breve racconto di Chekhov ‘‘Il punto esclamativo’’. Su questa idea sono sorti alcuni segni quali il punto di ironia che però non hanno avuto successo16. Invece tanto le emoji come le emoticons appaiono più intuitive nell’uso, più adatte ad uno stile disinvolto e informale come quello dei social.

Si pensi ad un WhatsApp nel quale una persona, pur lamentandosi di una situazione negativa, pone un sorriso. Non serve a esprimere contentezza, ma a rendere meno duro o pesante il messaggio. Oppure le emoji possono rinforzare, attraverso una ripetizione visiva, quanto scritto precedentemente. In tal caso, si trasformano spesso in commenti. Una parte della dottrina17 ha proposto una possibile tassonomia dei loro impieghi:

  1. segnalano l’atteggiamento proposizionale che sottende l’enunciato e che sarebbe difficile da identificare senza l’aiuto dell’emoticon;
  2. comunicano una maggiore intensità di un atteggiamento proposizionale che è già stato codificato verbalmente;
  3. rafforzano/mitigano la forza illocutiva di un atto di parola;
  4. contraddicono il contenuto esplicito dell’enunciato (umorismo);
  5. contraddicono il contenuto esplicito dell’enunciato (ironia)18;
  6. aggiungono un sentimento o un’emozione verso il contenuto proposizionale dell’enunciato (atteggiamento affettivo verso l’enunciato);
  7. aggiungono un sentimento o un’emozione verso l’atto comunicativo nel suo insieme (sentimento o emozione in parallelo all’atto comunicativo);
  8. comunicano l’intensità di un sentimento o di un’emozione che è stata codificata verbalmente.

Tale funzione definita modale è stata spesso avvicinata a quella decorativa come, ad esempio, gli alberi di Natale inseriti negli auguri. Una ulteriore variante è quella contestualizzante: nel chiedere ad una persona che si trova in Cina come sta, potrebbe essere aggiunto al testo un emoji con caratteri cinesi indipendentemente dal loro significato19.

La funzione referenziale è, però, la più interessante, anche se meno studiata, perché costituisce una comunicazione nella quale parole e immagini si fondono per creare il contenuto. Le emoji possono, infatti, sostituire nomi, aggettivi, verbi o intere frasi. Possono, infatti, agire come frames, cioè come ‘‘unità di conoscenza concettuale che le espressioni linguistiche evocano. In altre parole, gli utilizzatori di una lingua calibrano queste cornici dalla loro memoria per afferrare il significato di un’espressione linguistica’’20. Porre accanto alla parola ‘‘sabato’’ le emoji dell’aereo e del sole potrebbe indicare la partenza per una vacanza. Si constata che ‘‘le emoji non sono prive di struttura sintattica. Sia attraverso il calco sia attraverso una serie di allineamenti sintattici con la grammatica del linguaggio, il sistema emoji può, infatti, avere un impatto sul linguaggio stesso, costringendo le persone a pensare in modo immaginario e concettuale, piuttosto che in modo lineare e in termini di flusso del testo stesso’’21.

Va notato come le diverse funzioni possano essere svolte dalla medesima emoji e spesso siano combinate all’interno di una comunicazione.

Se la molteplicità dei loro usi e finalità rende, dunque, complessa l’interpretazione, devono essere considerate ulteriori criticità che dipendono dalla natura flessibile e mutevole delle emoji22 che possono avere significati diversi. Si tratta di una scelta intenzionale in quanto ciò conferisce, secondo Unicode, ‘‘un’utile ambiguità ai messaggi, permettendo allo scrittore di trasmettere molti diversi concetti possibili allo stesso tempo’’23. Possono dipendere sia dall’emoji stessa, ma anche dagli usi del gruppo che la impiega, dallo stile individuale. Mancano poi dizionari completi che possano essere consultati, dato che Unicode fornisce solo una descrizione sommaria. Peraltro sarebbe impossibile per la rapidità con la quale nascono nuove emoji o vengono combinate per dare sfumature differenti al discorso. Anche emoji apparentemente ovvie quali la faccia del panda assumono nella conversazione significati non chiari. Addirittura potrebbero non averne alcuno ed essere inserite a scopo decorativo.

Altri ostacoli alla comprensione possono sorgere dalla scarsa abitudine degli utenti ad utilizzarle, magari per una questione generazionale, o da profili tecnici. Vi è, infatti, una discrepanza non solo tra le emoji delle diverse piattaforme (Microsoft, Google, Apple), ma anche tra i differenti software della stessa. Ad esempio, l’emoji con il sorriso non è uguale in IOS 6.0 e IOS 12.524.

Infine, nonostante tendano alla creazione di un linguaggio universale, il loro uso25 e la loro interpretazione dipendono dal contesto e dalla cultura delle persone. Ad esempio, l’emoji ‘‘highfive’’ rappresenta un gesto amichevole o di celebrazione per gli utenti occidentali, mentre per gli indiani ricorda il saluto ‘‘namaste vak- kam’’. Ancora, il ‘‘pollice in su’’ che generalmente significa approvazione, in molti paesi, tra i quali quelli mediorientali, è altamente offensivo. Oppure, le emoji potrebbero fare riferimento ad un immaginario culturale che non ha alcun significato per coloro che non lo condividono. L’emoji ‘‘sleepy face’’ esprime tristezza per gli occidentali, mentre in Giappone è stata creata sulla base dei manga per indicare la stanchezza o il dormire26.

  1. Diffamazione civile e social.

La difficoltà di interpretare emoji ed emoticons emerge anche in giurisprudenza. Dati empirici hanno riscontrato un aumento della parola ‘‘emoji’’ nelle decisioni statunitensi dal 2014 al 2019 del 4400%. E il 2020 è stato l’anno nel quale è comparsa con più frequenza. Si nota una prevalenza nei casi penali (57%)27, soprattutto reati a sfondo sessuale, rispetto a quelli civili. Contemporaneamente si è assistito ad un declino della parola ‘‘emoticon’’ e all’entrata di quella ‘‘bitmoji’’ con due citazioni28.

Nell’affrontare questo nuovo linguaggio, si rinviene la consueta difficoltà di estendere regole nate in altri contesti alla realtà virtuale, peraltro di incerta qualificazione. In numerose decisioni, Internet è stato equiparato ad un ‘‘public forum’’: «se una dichiarazione è ‘‘fatta in un luogo aperto al pubblico o in un forum pubblico’’ dipende dal fatto che il mezzo di comunicazione della dichiarazione permette un dibattito aperto. Siamo d’accordo che il sito web (…) – e la maggior parte dei giornali – non sono forum pubblici di per sè. Non ne consegue, tuttavia, che le dichiarazioni fatte su un sito web o in un giornale non siano fatte in un forum pubblico. Quando il giornale è solo una fonte di informazione su una questione, e altre fonti sono facilmente accessibili alle persone interessate, il giornale è solo una fonte di informazione in un forum pubblico più ampio (…) un certo senso, il Web, nel suo complesso, può essere paragonato a una bacheca pubblica. Una bacheca pubblica non perde il suo carattere di forum pubblico semplicemente perché ogni dichiarazione pubblicata esprime solo il punto di vista della persona che la scrive. È pubblica perché pubblica dichiarazioni che possono essere lette da chiunque sia interessato, e perché altri che scelgono di farlo, possono pubblicare un messaggio attraverso lo stesso mezzo che le persone interessate possono leggere»29. In altre decisioni, invece, è stato considerato un forum privato. Spesso, la qualificazione è dipesa dalla soluzione che appariva più ragionevole nel caso concreto.

Tale difficoltà connota soprattutto la giurisprudenza sulla diffamazione civile su Twitter. D’altra parte come efficacemente sottolineato ‘‘se Internet è simile al Selvaggio West (…) Twitter è, forse, il tiro a segno, dove i pistoleri verbali si impegnano in un prolungato iperbolico fuoco incrociato’’30.

Significativo è Jacobus v. Trump31. L’attrice era una addetta stampa apparentemente contattata da Trump per gestire la campagna presidenziale del 2016. Pur inizialmente interessata, in seguito ad una lite intercorsa con altri membri dello staff, aveva rifiutato il posto. Alcuni mesi dopo lo aveva criticato aspramente in televisione. Trump reagiva alle sue dichiarazioni pubblicando alcuni tweet nei quali l’accusava di averlo supplicato per ottenere un lavoro e di essergli divenuta ostile per non averlo ottenuto. Jacobus, divenuta oggetto di attacchi feroci su Twitter, agiva in giudizio per defamation per se, chiedendo il risarcimento del danno consistente nelle opportunità lavorative perse e nel pregiudizio alla sua immagine di commentatrice politica.

In base al Restatment 2nd of Torts l’illecito di diffamazione ricorre quando ‘‘(a) a false statement and defamatory statement concerning another; (b) a publication to a third party; (c) misconduct amounting at least to negligence on the part of the publisher; and (d) the actionability of the statement regardless of special harm, or the existence of special harm caused by the publication’’. In Gertz v. Welch, la Corte Suprema Federale ha specificato che le opinioni sono protette a livello costituzionale e pertanto non possono mai costituire diffamazione: ‘‘secondo il Primo Emendamento non esiste un’idea falsa. Per quanto perniciosa possa sembrare un’opinione, noi dipendiamo per la sua correzione non dalla coscienza di giudici e giurie ma dalla concorrenza di altre idee’’32. La dicotomia fatto/opinione è progressivamente sfumata e sono state aggiunte come fattispecie protette quella della satira, della retorica e del linguaggio iperbolico. In Milkovich v. Lorain Journal Co., la Corte Suprema ha, poi, stabilito che al fine di soddisfare il requisito della falsità per un’azione di diffamazione, «la dichiarazione deve (1) essere dimostrabile come falsa, e (2) ragionevolmente [essere] interpretata come indicante fatti reali»33. Tuttavia non solo i due elementi sono interpretati in modo vario nei differenti Stati, ma soprattutto si coglie sia la complessità nell’affrontare ipotesi nelle quali il linguaggio è allusivo o non letterale, sia quella di definire in modo preciso il pubblico di riferimento in base al quale valutare la dichiarazione. La giurisprudenza distingue, inoltre, ai fini della diffamazione, tra le figure pubbliche34 e quelle private: solo per le prime è stabilito il dolo come requisito della condotta35. Analogamente, i discorsi che toccano l’interesse generale36 godono di una maggiore protezione e quindi sono più difficilmente considerati diffamatori perché si vuole incentivare il dibattito e lo scambio di idee soprattutto su materie di interesse pubblico37. Nella decisione in Jacobus, la Corte non si sofferma sulle peculiarità di Twitter, ma analizza i tweet considerati retorici e iperbolici. Soprattutto li ritiene normali in un acceso dibattito politico durante una campagna presidenziale anche alla luce dello stile di Trump38. Pertanto, non viene riscontrata una ipotesi di diffamazione.

In altri casi, la giurisprudenza ha considerato determinante la natura di parodia39 del profilo social e il contenuto ironico e iperbolico dei tweet. In Levitt v. Felton40, ad esempio, la Corte nota come l’account ‘‘Levitt 2.0’’ fosse teso a ridicolizzare e sminuire la professione legale, così come lo status di Levitt di avvocato e professore universitario affermato.

La tendenza prevalente appare, dunque, quella di considerare i tweet e i messaggi sui forum come opinioni per tre ragioni41:

  1. il loro linguaggio in quanto la comunicazione su Internet, distinta da quella dei media stampati come giornali e riviste, favorisce uno stile di scrittura ‘‘a ruota libera e senza limiti’’42. I social contengono una ‘‘vasta gamma di discorsi casuali, emotivi e imprecisi’’43 pieni di ‘‘errori grammaticali e di ortografia, con l’uso di slang, e, in molti casi, privi di una generale coerenza’’44;
  2. l’anonimato dei messaggi e delle comunicazioni45;
  3. l’assenza di gatekeepers che controllano l’attendibilità dei commenti e delle informazioni postate come nei media tradizionali46.

Tale indirizzo ha incontrato dei limiti quando i messaggi erano molto gravi o sufficientemente specifici da poter essere interpretati come fatti. Inoltre, se inizialmente la giurisprudenza considerava indicativo unicamente il linguaggio impiegato o il profilo, oggi, invece, inizia ad analizzare attentamente anche l’architettura e lo stile del social e le caratteristiche degli utenti. Ciò emerge nella decisione inglese Monroe v. Hopkins47 che può essere considerata la più convincente in materia di diffamazione su Twitter. Il caso riguardava dei tweet di Monroe nei quali si lasciava intendere che Hopkins avesse vandalizzato dei monumenti in memoria dei caduti di guerra o comunque che approvasse tale condotta.

La Corte riconosce la natura particolare di Twitter dove «brevi esplosioni di informazioni espresse in modo conciso sono la norma, e un singolo tweet raramente esiste in isolamento dagli altri. Un tweet che si dice essere diffamatorio può includere un collegamento ipertestuale. Potrebbe anche aver bisogno di essere letto come parte di una serie di tweet che il lettore ordinario avrà visto allo stesso tempo del tweet che viene denunciato, o prima, e che fanno parte di (…) una ‘‘conversazione multi-dimensionale’’. Le lezioni più significative da trarre dalle autorità applicate a un caso di questo tipo sembrano essere quelle piuttosto ovvie, che questo è un mezzo di conversazione; quindi sarebbe sbagliato impegnarsi in un’analisi elaborata di un tweet di 140 caratteri; che un approccio impressionistico è molto più adatto e appropriato al mezzo; ma che questo approccio impressionistico deve prendere in considerazione l’intero tweet e il contesto in cui il normale lettore ragionevole leggerebbe quel tweet. Tale contesto include (a) questioni di ordinaria conoscenza generale; e (b) questioni che sono state messe davanti a quel lettore via Twitter»48.

Il lettore ragionevole diviene, nell’analisi della Corte, il follower del convenuto. La scelta potrebbe non apparire soddisfacente considerato che i tweet possono circolare e diffondersi rapidamente anche oltre la cerchia dei follower immediati. Tuttavia, è giustamente osservato che, perché si possa estendere la definizione, non è sufficiente indicare la generale possibilità di circolazione del tweet, ma vanno individuate in modo preciso le caratteristiche dei diversi potenziali gruppi di lettori utili ai fini dell’interpretazione.

Soffermandosi sul contesto, si avverte che le questioni di ordinaria conoscenza sono quelle che sono di dominio pubblico, mentre quelle messe davanti al lettore di Twitter riguardano gli hyperlink o i riferimenti contenuti nel messaggio. Stante la natura dinamica e interattiva di questo social, la Corte ritiene che debbano essere considerati anche tutti i tweet che formano parte della conversazione e che il lettore ordinario ragionevole avrebbe potuto vedere, sufficientemente collegati nel contenuto e nel tempo. È chiaro ad esempio che tweet di tre o quattro giorni prima non possono essere ritenuti rilevanti perchè probabilmente scomparsi dalla timeline.

Parte della dottrina ha sottolineato l’esigenza di modificare le regole in tema di diffamazione civile, perché non adatte allo spazio virtuale49. Un primo ordine di argomenti si fonda sulla difficoltà di distinguere tra figure pubbliche e private: i social hanno, infatti, dato un accesso a canali di comunicazione efficaci e una visibilità rilevante anche a persone ordinarie50. Inoltre hanno permesso la creazione di ‘‘niche celebrities’’ e ‘‘microcelebrities’’ che sfuggono a una netta categorizzazione51. Pertanto si rileva la necessità di un ritorno al principio fissato in Rosenbloom v. Metromedia,Inc.52, che estendeva il requisito dell’actual malice53 anche ai privati. Tuttavia la tesi non è pienamente condivisibile54. Qualora la controversia sia sorta fuori dal social, sono applicabili le regole tradizionali: il mezzo utilizzato è irrilevante, infatti, per la qualificazione della natura della persona. Diversamente, se si tratta di una disputa solo online, deve essere verificato con attenzione il ruolo e le caratteristiche del profilo social al fine di verificare se possa essere considerato una ‘‘limited purpose public figure’’ relativamente a quella vicenda specifica. Come giustamente osservato ‘‘milioni di adolescenti usano MySpace, Facebook e Youtube per esprimere le loro emozioni e talenti, ma ciò non li rende personaggi pubblici’’55. Anche in questa ipotesi non appare, dunque, necessario discostarsi dalla disciplina generale.

La medesima argomentazione si può applicare anche alla natura del discorso. Tranne nei casi ovvi, per distinguere fra comunicazioni di interesse generale e private dovranno essere valutati anche elementi come gli hashtag e/o i messaggi pubblicati contestualmente tipici dei social. Non viene avvertita l’esigenza di un cambio delle regole, ma semplicemente una loro concretizzazione in un contesto diverso e con elementi nuovi.

Più complesse sono, invece, le obiezioni che muovono dalla crisi del principio del ‘‘mercato delle idee’’ considerato alla base della disciplina della diffamazione civile. Gli studi di psicologia cognitiva hanno, infatti, messo in luce i bias e le limitazioni del lettore, che non sempre è ragionevole e sa distinguere la validità delle informazioni che incontra. Soprattutto, come notato da Sunstein, il mondo virtuale opera attraverso bolle56. Mentre, almeno in linea teorica, i mezzi di comunicazione tradizionali offrono un quadro variegato delle diverse opinioni, nei social le persone tendono a ricercare e a seguire solo coloro che condividono le loro stesse idee. Si creano, così, bolle di utenti con la medesima ideologia e percezione del mondo, che difficilmente vengono in contatto con altre visioni. Ciò determinerebbe, secondo questa tesi, la necessità di modificare o controllare maggiormente la comunicazione online. In realtà la disciplina statunitense nasce proprio dalla consapevolezza dei rischi nel cercare di limitare il discorso: ‘‘ci sono vaste aree in cui qualsiasi tentativo da parte dello Stato di criminalizzare un discorso presumibilmente falso presenterebbe un serio e inaccettabile pericolo di sopprimere il discorso veritiero. Le leggi che limitano le dichiarazioni false sulla filosofia, la religione, la storia, le scienze sociali, le arti e altre questioni di dominio pubblico rappresenterebbero una tale minaccia. Il punto non è che non ci sia verità o falsità in queste aree o che la verità sia sempre impossibile da determinare, ma che è pericoloso permettere allo stato di essere l’arbitro della verità’’57.

  1. Emoji e emoticons nelle sentenze.

Benché appaia dunque più convincente l’applicazione della disciplina generale senza la creazione di regole specifiche, emerge però l’esigenza di una reale comprensione da parte delle Corti del nuovo linguaggio social composto da emoji, emoticons, hashtag, like, retweet58: servendo a dare un tono alla conversazione o a comunicare un messaggio non possono essere ignorati.

Si tratta però di un compito non facile, anche perché richiede quella che gli studiosi definiscono digitalliteracy che consiste nella capacità di decifrare, creare, comprendere il mondo virtuale in maniera corretta o significativa. Soprattutto, la dottrina ha sottolineato come, pur trattandosi di messaggi o comunicazioni scritte, abbiano connotati tipici dell’oralità. Sono, infatti, frequentemente ellittici, sincroni, informali e necessitano di una risposta istantanea59.

Accanto alla complessità che è tipica di ogni tentativo di interpretazione, si aggiunge dunque, quella derivante dalla relativa novità, specificità, e intrinseca ambiguità di questo linguaggio, che emerge già nel momento di qualificarne i segni. L’analisi delle sentenze60 permette, ad esempio, di rinvenire numerose definizioni di emoji:

  1. piccola immagine digitale o icona usata per esprimere un’idea o un’emozione61 o per descrivere un oggetto62 nelle comunicazioni elettroniche;
  2. ‘‘pittogramma’’ incluso in un messaggio di testo63;
  3. simbolo che rappresenta emozioni e altre idee astratte64.

Mentre tale profilo può, però, avere una rilevanza secondaria, fondamentale è la individuazione del loro ruolo e portata. Secondo la giurisprudenza prevalente, le emoji e le emoticons possono avere un significato diffamatorio come dimostra la decisione in McAlpine v. Bercrow65. La BBC aveva trasmesso una notizia sul coinvolgimento di un importante politico conservatore del periodo della Thatcher in un caso di pedofilia. Benché non fosse stato fatto un nome, molti avevano immaginato potesse essere Lord McAlpine. In una delle molteplici discussioni avviate sui social, era intervenuta Selly Bercrow, personaggio pubblico, moglie di un noto politico che aveva pubblicato ‘‘Why is Lord McAlpine trending?’’ seguito dalla emoji della faccia innocente. Avendo 56000 follower, il suo tweet si era diffuso rapidamente, divenendo quasi una conferma delle speculazioni. Lord McAlpine aveva agito in giudizio anche contro la Bercrow che si era difesa adducendo l’ironia del tweet.

La Corte rigettava questa impostazione, ritenendo che si trattasse di una didascalia. Nella motivazione sottolinea, infatti, come «il lettore ragionevole capirebbe l’espressione ‘‘faccia innocente’’ come insincera e ironica. Non c’è alcuna ragione sensata per includerla nel Tweet se devono essere prese nel senso che il convenuto sostiene e cioè come desiderio di avere una risposta a una domanda fattuale (…). ‘‘Trovo’’ che il Tweet indicasse, nel suo ordinario e naturale significato diffamatorio, che l’attore era un pedofilo colpevole di abusare sessualmente dei ragazzi che vivono in assistenza (…). Se anche mi sbagliassi su questo, riterrei (comunque) che il Tweet avesse un significato allusivo». D’altra parte anche nella interpretazione letterale dei testi, Emilio Betti sottolinea come possa essere implicito o ricavabile un significato allusivo ‘‘ulteriore, riposto o sottostante a quello fatto palese dal costrutto del discorso o dalla struttura della manifestazione’’66. Le regole di interpretazione delle emoji si scoprono così analoghe a quelle tradizionali.

La decisione inglese ha suscitato un vivace dibattitto67. Mentre la dottrina dubita che i medesimi principi possano essere applicati nel sistema statunitense, è interessante osservare68 la decisione australiana Burrows v. Houda69 che fa espressamente riferimento a McAlpine v. Bercrow. Il caso riguardava due famosi avvocati. Successivamente alla pubblicazione di un articolo dell’Herald nel quale erano riportate le critiche di un giudice alla condotta di Burrows, considerata suscettibile di azione disciplinare, Houda aveva commentato con alcuni tweet contenenti delle emoji. Burrows agiva pertanto in giudizio nei suoi confronti per diffamazione.

Nella argomentazione, la Corte dichiara di aver consultato Emojipedia ritenendolo un ‘‘passo necessario per il giudice che cerca di determinare ciò che l’ordinario lettore ragionevole di Twitter farebbe dell’uso di questi simboli’’. Dopo una breve definizione di emoji vengono descritte in modo preciso le cinque oggetto di interpretazione nel caso:

  1. ‘‘zippermouthface’’ che «è annotata in Emojipedia come approvata come parte di Unicode 8.0 nel 2015 e aggiunta a Emoji 1.0 nel 2015. Il suo significato è ‘‘un segreto’’ o ‘‘smettere di parlare’’, in circostanze in cui una persona implicitamente conosce la risposta ma è proibito o riluttante a rispondere»70;
  2. il volto dell’orologio, con le parole significative ‘‘ticktock’’, che, «nel contesto dei documenti allegati, implicano che l’orologio sta ticchettando per qualcuno, vale a dire la persona oggetto dei documenti, cioè l’attore»;
  3. ‘‘Collision’’ che «è stato approvato come parte di Unicode 6.0 nel 2010 con il nome di ‘‘Collision Symbol’’ e aggiunto a Emoji 1.0 nel 2015. Può essere usato per illustrare uno scontro, ma è comunemente usato per rappresentare che qualcosa è eccellente o eccitante in qualche modo»71;
  4. ‘‘FacewithTearsofJoy’’ che «è stata una delle dieci emoji più popolari tra il 2014-2018 ed è stata nominata dall’Oxford Dictionaries ‘‘2015 Word of the Year’’. È stata approvata come parte di Unicode 6.0 nel 2010 e aggiunta a Emoji 1.0 nel 2015»72;
  1. ‘‘Ghost’’, che «indica qualcosa di divertente, è stato approvato come parte di Unicode 6.0 nel 2010 e aggiunto a Emoji 1.0 nel 2015. Emojipedia nota che le braccia alzate hanno portato al suo utilizzo per indicare ‘‘un eccitato Yay!’’»73;

La Corte fonda la sua decisione non su una loro interpretazione rigida, ma sulla impressione generale che hanno suscitato. Pertanto constata che «il normale ragionevole lettore di social media dedurrebbe che, mentre i clienti ‘‘firmavano’’ i falsi affidavit, l’attore, un avvocato ritenuto nei guai con il giudice, avrebbe anche potuto ragionevolmente essere in difficoltà per il suo ruolo nella preparazione degli affidavit incriminati e/o per la loro presentazione davanti alla Corte. Ciò è sottolineato dalle parole ‘‘tick tock’’ e l’uso dell’emoji ‘‘orologio alle ore tre’’, che indicano come il tempo dell’attore (in termini di dover rispondere per il suo comportamento illecito) fosse scaduto. Il terzo e quarto post aggiungono ulteriori emoji e commenti al post del convenuto quando lo ritwittano. Essi rafforzano l’idea che la condotta dell’attore fosse estremamente grave e oggetto di sanzioni professionali (…). ‘‘Ritengo’’ che, in circostanze nelle quali il tweet identifica chiaramente che ci sarà un’azione penale per falso giuramento nell’affidavit, il normale lettore ragionevole di social media dedurrebbe che uno di coloro che potrebbero essere perseguiti sarebbe l’attore, in particolare dato il ‘‘tick tock’’ e le tre emoji eccitate nella terza risposta. Questo implicherebbe un comportamento di natura penale, e non semplicemente una cattiva condotta professionale»74.

La decisione è interessante per la consapevolezza e l’attenzione con la quale viene trasferito il metodo interpretativo utilizzato per gli enunciati al linguaggio delle emoji. Ciò emerge sia dalla ricerca attenta del loro significato letterale sia dalla capacità di coglierne le sfumature ironiche o allusive.

In alcune decisioni, invece, proprio la presenza di una emoticon è servita a determinare il tono ironico dell’espressione. In Ghanam v. Doe, l’attore, vice-sovrintendente del dipartimento dei lavori pubblici di una città, sosteneva la natura diffamatoria di un messaggio pubblicato su un forum che lo collegava a fenomeni di corruzione: ‘‘stanno comprando più camion della spazzatura perché Gus ha bisogno di più pneumatici da vendere per ottenere più soldi per le sue tasche:P’’. La Corte ha, tuttavia, ritenuto che l’affermazione di per sè non potesse essere considerata seriamente. Infatti, «l’uso dell’emoticon ‘‘:P’’ rende palesemente chiaro che il commentatore stava facendo uno scherzo. Come notato in precedenza, l’emoticon ‘‘:P’’ è usata per rappresentare una faccia con la lingua che sporge per indicare uno scherzo o sarcasmo. Così, un lettore ragionevole non potrebbe considerare la dichiarazione come diffamatoria»75.

Infine, le emoji possono essere utili a rafforzare l’impressione della Corte come avvenuto nel noto caso israeliano Dahan v. Shacharoff76. La decisione, famosa perché è una delle poche di diritto contrattuale77, si riferiva a trattative intercorse per la locazione di un appartamento. Dopo aver visionato una proposta, i possibili conduttori avevano scritto al locatore manifestando interesse e chiedendo l’ora per visitarlo. Avevano anche aggiunto emoji diverse, tra le quali ballerini, la stella cadente, una bottiglia di champagne. La conversazione era proseguita per fissare l’appuntamento e il locatore aveva ritirato la pubblicità dell’appartamento. Successivamente, però, non gli avevano più risposto e pertanto agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno.

Nella motivazione è specificato come ricorressero i presupposti della responsabilità precontrattuale giacché le emoji impiegate nel messaggio trasmettevano sfumature di allegria ed ottimismo ed erano tali da generare un legittimo affidamento78. Veniva dunque concesso il risarcimento del danno.

La cautela e l’attenzione che connota l’interpretazione delle emoticons e delle emoji, unitamente ad inevitabili oscillazioni, si ritrova in giurisprudenza anche con riguardo ad altri segni o strumenti del linguaggio virtuale. Rimane ambigua la natura dei like79 e, in parte80, dei retweet, mentre la decisione Avepoint inc. v. PowerTools81 assume una importanza decisiva nella qualificazione degli hashtag. Nella motivazione, infatti, la Corte ritiene che #MadeinChina, unitamente al riferimento ad Avepoint come ‘‘Dragone Rosso’’, potesse essere considerati diffamatorio, soprattutto perché proveniente da dipendenti di un’impresa concorrente e quindi presumibilmente a conoscenza di elementi fattuali.

  1. Conclusioni.

Sarebbe fin troppo ovvio osservare come la tecnologia e la virtualità stiano modificando la realtà circostante e il linguaggio. Si tratta di un processo inevitabile e rapidissimo. Tuttavia, questo non dovrebbe determinare un cambio nelle regole di interpretazione82.

È sempre il testo, seppure apparentemente diverso da quello a cui eravamo abituati a dover guidare l’interprete giacché la lettura è ‘‘un atto concreto nel quale si completa il destino del testo. È nel cuore stessi della lettura che, indefinitamente spiegazione e interpretazione si oppongono e si conciliano’’83. Infatti, ‘‘non si tratta qui di negare il carattere soggettivo della comprensione nella quale si conclude la spiegazione. È sempre qualcuno che riceve, fa suo, si appropria del senso. Ma non vi è corto circuito brutale tra l’analisi tutta oggettiva delle strutture di racconto e l’appropriazione del senso da parte dei soggetti. Tra i due si dispiega il mondo del testo, il significato dell’opera, cioè, nel caso del testo-racconto, il mondo dei percorsi possibili dell’azione reale. Se il soggetto è chiamato a comprendersi davanti al testo, è nella misura in cui questo non è chiuso in se stesso, ma aperto sul mondo che ridescrive e rifà’’84. L’unica differenza è che oggi il nostro mondo vive anche negli hashtag, emoji ed emoticon.


* Contributo pubblicato in base a referee.

1 V., però, Sacco, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Il Mulino, 2015.

2 Irti, Riconoscersi nella parola, Il Mulino, 2020, 82.

3 Danesi, Language, Society and New Media: Sociolinguistic today, Routledge, 2020, 111 ss.

4 Sapir, Language: An Introduction to speech, Harcourt, Brace & World Inc., 1921, 75.

5 Si tratta di pittogrammi, logogrammi, ideogrammi o smiley incorporati nel testo e usati in messaggi elettronici e pagine web.

6 Sono piccole immagini ottenute mediante segni di punteggiatura che esprimono un’emozione.

7 Searjeant, The Emoji Revolution, Cambridge University Press, 2019.

8 Su Unicode v. Scall, Emoji as language and their place outside American copyright law, in NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., 2015, 381.

9 Freedman, Cultural Literacy in the Empire of Emoji Signs: who is ☺, in Emoticons, Kaomoji and Emoji, a cura di Giannoulis e Wilde, Routledge, 2020, 44.

10 Danesi, Language, Society and New Media, cit., 56.

11 Matsuda, Construction of Iconocity in Scenes of Kaomoji, in Emoticons, Kaomoji and Emoji, a cura di Giannoulis e Wilde, cit., 197. Ad esempio, questa serve ad esprimere disappunto:

12 Zimmer, in Darlin, America Needs Its Own Emojis, in New York Times, 7.3.2015, in http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/turn-emojis-red-white-and-blue.html. Ultimo Accesso: 11.1.2022.

13 Danesi, The Semiotics of Emoji, Bloomsbury Publishing, 2017, 66.

14 La funzione fàtica è una funzione del discorso oltre a quella regolatoria, strumentale, euristica, personale, performativa, immaginativa, rappresentativa e di socializzazione.

15 Danesi, The semiotics of Emoji, cit., 66.

16 Searjeant, The Emoji Revolution, cit., 42.

17 Yus, Not all emoticons are created equal, in Linguagem em (Dis) curso (special issue on relevance theory), 2014, 511.

18 La differenza tra il (4) e il (5) risiede nel fatto che nel (4) la emoji o l’emoticon trasmettono umorismo, nel (5) ironia.

19 Siever, ‘‘Iconographetic Communication’’ in Digital Media: Emoji in Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook – From a Linguistic Perspective, in Emoticons, Kaomoji and Emoji, a cura di Giannoulis e Wilde, cit., 127.

20 Siever, ‘‘Iconographetic Communication’’ in Digital Media: Emoji in hatsapp, Twitter, Instagram, Facebook – From a Linguistic Perspective, cit., 139-140.

21 Danesi, The semiotics of emoji, cit., 92.

22 Ciò seppure in misura minore vale anche per le emoticons.

23 Questa risposta si trova nelle FAQ di Unicode.

24 Goldman, Emojis and the Law, in Wash.L.Rev., 2018, 1227.

25 Si è notato che i Francesi impiegano l’emoji della rosa più delle persone di altre nazionalità, mentre gli Arabi le rose.

26 Nei manga, infatti, la persona che dorme è disegnata frequentemente con una bolla che esce dal naso.

27 Sull’uso degli emoji da parte delle Corti nel diritto penale v. Danesi, The Law and Emojis: Emoji Forensics, in International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique, 2021, 1117.

28 Foltz-Fray, Emoji goes to court: An analysis of emoji in court proceedings and implications for legal practice, in Communication Law Rev., 2020, 109.

29 Wilbanks v. Wolk, 121 Cal.App.4th 883,17 Cal. Rptr. 3d 497 (2004).

30 Ganske v. Mensch, No. 19-CV-6943, 2020 WL 4890423, *1 (S.D.N.Y. Aug. 20, 2020).

31 156 A.D. 3d 452 (2017).

32 Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339-40 (1974).

33 497 U.S. 1 (1990).

34 Più specificatamente figure pubbliche si distinguono tra le ‘‘general public figures’’ e quelle ‘‘limited purpose’’ che devono, invece, provare il ‘‘dolo effettivo’’ solo quando la comunicazione diffamatoria si riferisce alla loro partecipazione alla particolare controversia alla quale si sono volontariamente associate.

35 NYT v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

36 Più specificatamente come osservato in Snyder v. Phelps 562 US 443 (2011) si tratta di casi nei quali ‘‘lo slancio e il tema generale’’ è di interesse pubblico.

37 Batza, Trending now: The role of defamation law in remedying harm from social media backlash, in Pepp. L. Rev., 2016, 429.

38 Jacobus v. Trump, cit.: i suoi tweet, infatti, «necessariamente limitati a 140 caratteri o meno, sono pieni di insulti vaghi e semplicistici come ‘‘perdente’’ o ‘‘perdente totale’’ o ‘‘perdente totalmente di parte’’, ‘‘scemo’’ o ‘‘tonto’’ o ‘‘stupido’’, con ‘‘zero/nessuna credibilità’’, ‘‘pazzo’’ o ‘‘strambo’’, o ‘‘disastro’’.

39 Sulla parodia nei social, v. Lux, Twitter, Parody, and the First Amendment: A Contextual Approach to Twitter Parody Defamation, in Loy. LA Ent. L. Rev., 2021, 1.

40 2016 WL 2944824 (Mich. Ct. App. May 19, 2016).

41 Dreibelbis, Social Media Defamation: A New Legal Frontier Amid the Internet Wild West, in Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy, 2021, 245.

42 Sandals Resorts International Ltd v. Google, Inc., 925 N.Y.S.2d, (2011).

43 Sandals Resorts International Ltd v .Google, Inc., cit.

44 Sandals Resorts International Ltd v. Google,Inc., cit.

45 Lidsky, Silencing John Doe: Defamation and discourse in cyberspace, in Duke Law Journal, 2000, 855.

46 Ciò comporta che ‘‘readers give less credence to allegedly defamatory remarks published on the Internet than to similar remarks made in other contexts’’: Sandals Resorts International Ltd. v. Google, Inc., cit.

47 [2017] EWHC 433 (QB).

48 Monroev. Hopkins, cit.

49 Un problema evidenziato è la velocità e l’estensione della diffusione dei commenti: ‘‘But these older laws framed for an older world can do little to alleviate the more general challenge to our tradition of ‘honour’ that the internet brings-the ways that reputations can be made and unmade by simple messages circulated to very large audiences, or, in the words of AdamGopnik, thevery big, thevery small, and thesudden vertiginous whoosh(…) which makes one the other’’: Richardson, Honour in a time of Twitter, in Journal of Media Law, 2013, 45, 55.

50 Lafferman, Do Facebook and Twitter Make You a Public Figure: How to Apply the Gertz Public Figure Doctrine to Social Media, in Santa Clara Computer & High Tech. LJ, 2012, 199.

51 Lat-Shemtob, Public Figurehood in the Digital Age, in J. on Telecomm. & High Tech. L., 2011, 403.

52 403 U.S. 29 (1971).

53 V. nel settore sportivo le riflessioni di Frederick, Malice in the Digital Palace: A Commentary on Athletes, Social Media, and Defamation, in J.LegalAspectsSport, 2017, 79, 85, per il quale ‘‘even if they do not reach a ‘‘trusted’’ source, these comments canstill spread virally dueto theconventions of these platforms (retweets, shares, etc.). Therefore, should anathlete have to prove actual malice when defamatory comments spread virally,even if a private citizen serves as the point of origin? Or, have the scales equalized to the degree that an athlete’s burden of proof regarding defamation should be the same as that of private figures (i.e., negligence) who now have access to a large audience via social media, thereby wielding substantial power to damage an athlete’s reputation?’’.

54 Hunt, Tortious Tweets: A Practical Guide to Applying Traditional Defamation Law to Twibel Claims, in La. L. Rev., 2012, 559.

55 D.C. v. R.R. 06 Cal. Rptr. 3d 399 (Ct. App. 2010).

56 Sunstein, #Republic: Divided democracy in the age of social media, Princeton University Press, 2018.

57 United States v. Alvarez, 567 U.S. 709 (2012).

58 Kirley-McMahon, The emoji factor: Humanizing the emerging law of digital speech, in Tenn. L. Rev., 2017, 517.

59 Danesi, Language, Society and Social Media, cit., 202 ss.

60 Mohd Noor-Abd Aziz, Emoji & emoticon-related legal issues, in Journal Voice of Academia, 2021, 55.

61 LEXIS 141, *12 n.2 (Va. Ct. App. May 30, 2017).

62 Grahamv.Prince, 2017 U.S. Dist. LEXIS 111521 *7 n.3 (S.D.N.Y. July 18, 2017).

63 Enjaian v. Schlissel, 2015 WL 3408805, *6 n.9.

64 Estate v. McBride, 2016 Iowa App. LEXIS 1246, *2 n.5 (Ia. Ct. App. Nov. 23, 2016).

65 EWHC 1342 (QB).

66 Betti, Teoria generale dell’interpretazione, Giuffrè, 1990, 375.

67 Pelletier, The emoji that cost $20,000: Triggering liability for defamation on social media, in Wash. UJL & Pol’y, 2016, 227.

68 Singh, Can an Emoji Be Considered as Defamation? A Legal Analysis of Burrows v. Houda [2020] NSWDC 485, in Potchefstroom Electronic Law Journal, 2021, 1.

69 [2020] NSWDC 485.

70 Burrows v. Houda, cit.

71 Burrows v. Houda, cit.

72 Burrows v. Houda, cit.

73 Burrows v. Houda, cit.

74 Burrows v. Houda, cit.

75 845 N.W.2d 128, (2014).

76 Dahan v. Shacharoff, 30823-08-16 (Herzliya Small Claims Court, Feb. 24, 2017).

77 L’analisi degli emoji nel contratto si ha in Menscher, Thank you, I Emoji Your Offer: Emojis Translating Acceptance in Contracts, in https:// scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2266&context=student_-scholarship. Ultimo accesso: 11.1.2022.

78 Dahan v. Shacharoff, cit.: ‘‘i simboli inviati supportano la conclusione che i convenuti hanno agito in malafede. Infatti, i modi di esprimersi delle parti in una trattativa possono assumere forme diverse, e oggi, in tempi moderni, l’uso delle icone ‘‘emoji’’ può anche avere un significato che indica la buona fede della parte in una negoziazione. Il messaggio di testo inviato dal convenuto (…), era accompagnato da parecchi simboli (…). Tali emoji trasmettono grande ottimismo. Anche se il messaggio non costituisce un contratto vincolante tra le parti, ha generato naturalmente l’affidamento dell’attore sul desiderio dei convenuti di affittare il suo appartamento’’.

79 Ad esempio, il like è stato qualificato come reato dalla Corte Suprema Federale svizzera, TF, 29.1.2020, 6B_1114/2018.

80 Sembra prevalere la posizione che inquadra ai fini della responsabilità i retweet nella ripubblicazione in quanto consentono una maggior diffusione del contenuto, con anche spesso l’accesso a pubblici diversi. V. Allen, Twibel retweeted: twitter libeland the single publication rule, in J. High Tech. L., 12014, 63.

81 403 U.S. 29 (1971).

82 V. per un quadro, soprattutto del modello di common law, Viglione, Metodi e modelli di interpretazione del contratto. Prospettive di un dialogo tra common law e civil law, Giappichelli, 2011.

83 Ricoeur, Dal testo all’azione, Jaca Book, 2016, 154.

84 Id., Dal testo all’azione, cit., 162.

Esito:

Classificazione:

Di Benatti Francesca

Prof. Diritto privato comparato Università Cattolica Milano

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