Uti cives (lett. «in quanto cittadini») è locuzione che designa i diritti, le facoltà e gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → di cui i soggetti sono titolari nella loro qualità di membri della comunità civile, in contrapposizione ai diritti esercitati uti singuli (a titolo individuale).
La distinzione rileva particolarmente nel diritto amministrativo: i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → demaniali sono destinati all’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → uti cives, ossia all’uso generale della collettività (strade, piazze, spiagge), mentre l’uso particolare richiede concessione amministrativaConcessione amministrativaProvvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione attribuisce al privato diritti o facoltà su beni o servizi pubblici.Leggi il lemma completo →.
Nel diritto processuale amministrativo, la legittimazione uti cives — fondata sulla mera qualità di cittadino — è generalmente insufficiente a radicare l’interesse a ricorrere, essendo richiesta una posizione differenziata e qualificata.
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