Definizione
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 c.c.). L’elemento qualificante della transazione è la reciprocità delle concessioni (aliquid datum, aliquid retentum): ciascuna parte deve rinunciare parzialmente alle proprie pretese, accettando un sacrificio rispetto alla posizione iniziale.
Disciplina normativa
La disciplina della transazione è contenuta negli artt. 1965-1976 c.c. La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.), fermo restando che la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam, salvo che la transazione abbia per oggetto diritti reali immobiliari, nel qual caso è richiesta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 12, c.c.). La transazione è nulla se una delle parti era consapevole della temerarietà della propria pretesa (art. 1971 c.c.).
Transazione novativa e conservativa
La transazione può essere novativa o conservativa. La transazione novativa (o propria) estingue il rapporto preesistente e ne crea uno nuovo; la transazione conservativa (o impropria) lascia sussistere il rapporto originario, limitandosi a regolarne le modalità o a definirne l’incertezza. La distinzione è rilevante sotto il profilo degli effetti: la transazione novativa, creando un titolo autonomo, impedisce di far valere le eccezioni relative al rapporto originario (art. 1976 c.c.).
Capacità e legittimazione
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art. 1966, comma 1, c.c.). La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti (art. 1966, comma 2, c.c.). Il rappresentante non può transigere se non ha i poteri specifici a tale scopo, poiché la transazione è atto di disposizione.
Annullamento della transazione
La transazione può essere annullata quando è stata fatta su documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 c.c.) o quando è stata fatta su una lite già decisa con sentenza passata in giudicato di cui le parti o una di esse non avevano notizia (art. 1974 c.c.). La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che hanno formato oggetto della controversia (art. 1969 c.c.).
Transazione e titolo esecutivo
La transazione conclusa in sede giudiziale, se contenuta nel verbale di udienza, costituisce titolo esecutivo. La transazione stragiudiziale, per contro, non è di per sé titolo esecutivo e necessita, per la sua esecuzione forzata, dell’intervento giudiziario, salvo che le parti le conferiscano la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Giurisprudenza modenese
- La transazione è nulla se manca anche uno solo dei suoi tre requisiti
- La res dubia è un presupposto per la validità della transazione
- La transazione con uno dei debitori in solido consente agli altri di approfittarne solo se ha ad oggetto l’intero debito
- [importante] Transazione intervenuta in corso di causa: tutte le parti sono tenute in solido al pagamento degli onorari degli avvocati tutte le volte in cui manchi la liquidazione giudiziale delle spese
- La quietanza di pagamento è una dichiarazione di scienza, che può avere il contenuto di una transazione o rinunzia
- Gli effetti della transazione parziale con uno dei corresponsabili in solido
- Gli effetti della risoluzione per inadempimento della transazione non novativa
- Nella transazione novativa, la volontà di estinguere l’obbligazione deve essere inequivoca
- Transazione: il difetto di prova scritta deve essere tempestivamente eccepito dalla parte
- Transazione tra condebitori solidali – Effetti estensivi ex art. 1304 c.c. – Limiti oggettivi e soggettivi