Sospensione feriale

Apr 17, 2026

La sospensione feriale dei termini è l’istituto processuale in forza del quale il decorso dei termini processualiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → è sospeso di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → durante il periodo feriale, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (art. 1 l. 742/1969, come modificato dal d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014).

La sospensione opera automaticamente e riguarda tutti i termini processuali, sia quelli che iniziano a decorrere durante il periodo feriale sia quelli il cui decorso è in corso al momento dell’inizio della sospensione. Il termine riprende a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La sospensione feriale non si applica ai procedimenti indicati dall’art. 3 della medesima legge, tra cui: i procedimenti cautelari, quelli per l’adozioneAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → di provvedimenti urgenti, i procedimenti di opposizione all’esecuzione quando sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione, i procedimenti in materia di lavoro e previdenza, e le cause relative ad alimentiAlimentiPrestazione patrimoniale dovuta dai soggetti obbligati per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.).Leggi il lemma completo →.

In materia tributaria, la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto anche per i giudizi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

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