Solvendi causa (lett. “a scopo di adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →”) qualifica la finalità solutoria di un atto giuridico o di una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo →: l’atto è compiuto al fine di estinguere un’obbligazione preesistente.
La causa solvendi è una delle cause tipiche della traditioTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → e dell’attribuzione patrimoniale: il trasferimento o la prestazione sono giustificati dall’intento di adempiere un debito. La solvendi causa si distingue dalla credendi causa (a scopo di credito) e dalla donandi causa (a scopo di liberalità). La qualificazione della causa rileva ai fini della ripetizione dell’indebito: se il pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → solvendi causa risulta non dovuto, il solvensSolvensTermine latino che designa il soggetto che esegue la prestazione solutoria, di regola il debitore ma anche il terzo che adempie in sua vece. Si contrappone all'accipiens ed è centrale nella disciplina dell'adempimento e della ripetizione dell'indebito.Leggi il lemma completo → ha diritto alla restituzione (art. 2033 c.c.).
Powered by Gestiolex