Servitù

Apr 13, 2026

Definizione

La servitù prediale è il peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui, caratterizzato dal requisito della predialità: l’utilità deve essere oggettiva, riferita al fondo e non alla persona del proprietario, e può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante (art. 1028 c.c.).

Disciplina normativa

La disciplina delle servitù prediali è contenuta negli artt. 1027-1099 c.c. Le servitù possono essere coattive (imposte per legge in presenza di determinati presupposti) o volontarie (costituite per contratto o per testamento). Le servitù coattive principali sono: la servitù di acquedotto (art. 1033 c.c.), la servitù di scarico (art. 1043 c.c.), la servitù di passaggio (art. 1051 c.c.), la servitù di elettrodotto (art. 1056 c.c.).

La servitù può essere costituita anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.), purché si tratti di servitù apparenti, cioè di servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Caratteri essenziali

La servitù presenta i seguenti caratteri essenziali: predialità (l’utilità deve riguardare il fondo, non il proprietario personalmente); appartenenza dei fondi a proprietari diversi; imposizione di un peso sul fondo servente, consistente in un pati (sopportare) o in un non facere (astenersi), mai in un obbligo positivo (servitus in faciendo consistere nequit). Il proprietario del fondo servente non è tenuto ad alcun comportamento attivo, salvo che la legge o il titolo prevedano obblighi accessori di mantenimento delle opere necessarie all’esercizio della servitù (art. 1069 c.c.).

Modi di acquisto

Le servitù si acquistano per contratto, testamento, usucapione e destinazione del padre di famiglia (artt. 1058-1062 c.c.). L’usucapione e la destinazione del padre di famiglia operano solo per le servitù apparenti (art. 1061 c.c.). L’usucapione si compie con il possesso ventennale continuato, pacifico e pubblico. La destinazione del padre di famiglia richiede che i due fondi, originariamente appartenuti al medesimo proprietario, siano stati da questi posti in una relazione tale da integrare il contenuto della servitù, e che tale relazione sussista al momento della separazione dei fondi (art. 1062 c.c.).

Esercizio e tutela

Il proprietario del fondo dominante deve esercitare la servitù in conformità al titolo e, in mancanza, secondo le modalità che arrecano il minore aggravio al fondo servente (art. 1065 c.c.). Il modo di esercizio può essere determinato anche dal possesso. A tutela della servitù è concessa l’azione confessoria, con cui il titolare può far riconoscere in giudizio l’esistenza della servitù contro chi ne contesta l’esercizio (art. 1079 c.c.).

Estinzione

Le servitù si estinguono per confusione (riunione della proprietà del fondo dominante e del fondo servente in capo alla medesima persona), per prescrizione ventennale derivante dal non uso (art. 1073 c.c.), per impossibilità di esercizio, per rinunzia del titolare. Il non uso ventennale decorre dal giorno in cui la servitù ha cessato di essere esercitata (art. 1073, comma 2, c.c.).

Giurisprudenza modenese