Relata refero (lett. “riferisco ciò che mi è stato riferito”) è la formula con cui un soggetto precisa di riportare informazioni apprese da terzi, senza assumersi la responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → della loro veridicità.
Nel diritto processuale, la formula è associata alla testimonianzaTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo → de relatoDe relatoConoscenza acquisita per riferimento di altri. La testimonianza de relato ha efficacia probatoria attenuata rispetto a quella de visu.Leggi il lemma completo →: il teste che depone relata refero riferisce fatti non percepiti direttamente ma appresi da altri. La deposizione de relato ha efficacia probatoria attenuata e non può da sola fondare la decisione del giudice. L’espressione è utilizzata anche nel linguaggio forense e giornalistico come clausola di salvaguardia: chi riporta una notizia relata refero segnala la provenienza altrui dell’informazione.
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