Reconventio reconventionis (lett. “riconvenzionale della riconvenzionale”) è la domanda che l’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → propone in risposta alla domanda riconvenzionaleReconventioDomanda riconvenzionale: domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore nell'ambito dello stesso giudizio (art. 36 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del convenuto, ampliando ulteriormente il thema decidendumThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →.
L’ammissibilità della reconventio reconventionis è controversa nel processo civile italiano: la giurisprudenza prevalente la ammette solo se strettamente connessa alla domanda riconvenzionale, per evitare una spirale di domande incrociate che complicherebbero eccessivamente il giudizio. L’attore deve proporla tempestivamente, nella prima memoria difensiva utile successiva alla comparsa di rispostaConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → contenente la riconvenzionale. Il giudice può comunque separare le cause (art. 103 c.p.c.) per ragioni di economia processuale.
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