Quid disputandum

Apr 17, 2026

Quid disputandum (lett. “ciò che è da discutere”) indica l’oggetto della controversiaThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, la questione giuridica o fattuale intorno alla quale si svolge il dibattito processuale o dottrinale.

L’individuazione del quid disputandum è operazione preliminareContratto preliminareContratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo. Produce effetti obbligatori e richiede la forma simmetrica a quella del definitivo (art. 1351 c.c.). In caso di inadempimento è azionabile l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Il preliminare immobiliare è trascrivibile ex art. 2645 bis c.c.Leggi il lemma completo → e necessaria nel processo: il giudice deve delimitare l’oggetto della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → alla luce delle domande e delle eccezioni delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, conformemente al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Nella dottrina, il quid disputandum identifica il problema giuridico affrontato nello studio scientifico.

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