Punitive damages

Apr 17, 2026

I punitive damages (o exemplary damages) sono, nel diritto anglosassone, i danni liquidati in aggiunta al risarcimento compensativo (compensatory damages) con lo scopo di punire il convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → per una condotta particolarmente riprovevole e di dissuadere comportamenti analoghi in futuro.

L’istituto è tipico del sistema giuridico statunitense, dove la giuria può riconoscere punitive damages quando il convenuto abbia agito con doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo →, malizia, frode o grave negligenzaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → (gross negligence). La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito limiti costituzionali alla loro entità, applicando il due process del XIV Emendamento (BMW of North America v. Gore, 1996; State Farm v. Campbell, 2003).

Nel diritto italiano, i punitive damages non trovano un corrispondente diretto, poiché la funzione del risarcimento è tradizionalmente compensativa (art. 1223 c.c.). Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. n. 16601/2017) hanno ammesso il riconoscimento di sentenze straniere che li prevedano, superando il precedente orientamento contrario.

La questione della delibazione delle sentenze straniere contenenti punitive damages rimane uno dei temi più dibattuti nel diritto internazionale privato italiano.

Powered by Gestiolex