Privilegia ne irroganto (non si concedano privilegi) è un brocardo di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → romano (Cic., De leg. III, 19, 44) che esprime il divieto di emanare leggi speciali a favore o a dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → di singoli individui o categorie determinate, consacrando il principio di eguaglianza formale davanti alla legge.

Nel diritto italiano contemporaneo, il principio è recepito nell’art. 3 Cost., che sancisce l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Corte costituzionale utilizza il principio di eguaglianza come parametro per censurare le c.d. leges ad personamAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo →, ossia le disposizioni irragionevolmente discriminatorie.

Il brocardo non vieta ogni differenziazione normativa, ma solo quella priva di giustificazione razionale: il legislatore può trattare diversamente situazioni diverse (principio di ragionevolezza).

Powered by Gestiolex