Peritus peritorum (lett. “perito dei periti”) è il principio secondo cui il giudice è il massimo valutatore delle questioni tecniche e può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, purché ne dia adeguata motivazione.
Il giudice non è vincolato alle conclusioni del CTUConsulente d'ufficio (CTU)Ausiliario del giudice nominato per fornire conoscenze tecniche necessarie alla decisione, scelto dagli albi del tribunale (art. 61 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 196 c.p.c.): può accoglierle, respingerle o modificarle, essendo il peritus peritorum. L’autonomia del giudice nella valutazione della provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → tecnica è corollario del principio del libero convincimentoArgomenti di provaElementi probatori di valore inferiore alla prova vera e propria, idonei a corroborare il convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi (art. 116, comma 2, c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 116 c.p.c.). Tuttavia, il giudice che si discosti dalle conclusioni del perito deve motivare specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → le ragioni del dissenso, non potendo limitarsi a una generica dichiarazione di disaccordo. La perizia è un mezzo di prova che il giudice valuta criticamente.
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