Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (nessuno può morire in parte con testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo → e in parte senza) è un brocardo di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → romano che esprimeva il divieto di concorso tra successione testamentariaSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → e successione legittima.
Nel diritto italiano vigente, il principio non è recepito: l’art. 457 c.c. ammette espressamente il concorso tra le due forme di successione, disponendo che la successione legittima opera per l’intero se manca il testamento e per la parte non disposta dal testamento in caso contrario.
Il brocardo conserva quindi valore storico e comparatistico, illustrando la profonda differenza tra il sistema successorio romano (fondato sull’incompatibilità tra le due vocazioni) e quello moderno (che le coordina). La regola era già oggetto di attenuazioni nel diritto giustinianeo.
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