Mezzadria

Apr 14, 2026

Definizione

La mezzadria è il contratto associativo agrario con cui il concedente (proprietario del fondo) e il mezzadro, capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividersene i prodotti e gli utili. La disciplina codicistica è dettata dagli artt. 2141-2161 c.c.; la l. 3 maggio 1982, n. 203 (riforma dei contratti agrari) ha successivamente vietato la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, convertendoli in affitto a coltivatore diretto.

Caratteri strutturali

Il contratto presuppone l’apporto di un fondo idoneo a costituire un podere, da un lato, e l’apporto del lavoro della famiglia colonica, dall’altro (art. 2141 c.c.). La ripartizione dei prodotti e degli utili avviene tipicamente a metà (da cui il nome), salve diverse pattuizioni o usi. Il mezzadro è tenuto a risiedere stabilmente sul fondo con la propria famiglia, a coltivarlo con diligenza e a eseguire le opere necessarie secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 2160 c.c.).

Obblighi delle parti

Il concedente deve fornire il podere con la casa colonica e gli opifici necessari, dirigere l’impresa agricola, anticipare le spese indispensabili alla conduzione e contribuire alle migliorie (artt. 2147-2150 c.c.). Il mezzadro e la sua famiglia devono prestare il lavoro necessario per la coltivazione del fondo e per la cura del bestiame, partecipando alle spese di conduzione nella misura stabilita dalla legge o dagli usi (art. 2154 c.c.). Le decisioni relative alla conduzione sono prese di comune accordo; in caso di disaccordo prevale la decisione del concedente, salvi i rimedi giurisdizionali (art. 2148 c.c.).

Durata, scioglimento e conversione in affitto

La durata annuale era correlata all’annata agraria, con rinnovazione tacita in mancanza di disdetta. Il contratto poteva sciogliersi per morte o inabilità del mezzadro o per giusta causa (artt. 2157-2159 c.c.). La l. 203/1982 ha vietato la stipula di nuovi contratti e previsto la conversione in affitto a coltivatore diretto su richiesta del mezzadro, a condizioni agevolate, con la finalità di tutelare il lavoro agricolo e favorire la diretta conduzione del fondo.

Rilievo attuale

Pur non essendo più stipulabile, la mezzadria conserva rilevanza storica e sistematica: il codice civile la disciplina ancora come contratto tipico e restano in vita i rapporti preesistenti non convertiti. Il modello mezzadrile ha inoltre influenzato altri contratti associativi agrari quali la colonia parziaria (artt. 2164-2167 c.c.) e la soccida (artt. 2170-2187 c.c.).