L’invenzione industrialeBrevettoTitolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento economico di un'invenzione industriale, modello di utilità, varietà vegetale o invenzione biotecnologica per un periodo determinato (Codice della proprietà industriale - d.lgs. 30/2005). Durata di 20 anni per le invenzioni, 10 per i modelli di utilità.Leggi il lemma completo → è la soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di applicazione industriale, alla quale l’ordinamento riconosce tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → brevettuale qualora presenti i requisiti di novità, attività inventiva e liceità (artt. 2584-2591 c.c.; d.lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale).
Il brevetto attribuisce al titolare il diritto esclusivo di produrre, utilizzare e commercializzare l’invenzione per un periodo di 20 anni dalla data di depositoDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → della domanda, non rinnovabile (art. 60 d.lgs. 30/2005).
Per ottenere il brevetto, l’invenzione deve essere: nuova, ossia non compresa nello stato della tecnica; dotata di attività inventiva, cioè non ovvia per una persona esperta del settore; e suscettibile di applicazione industriale (artt. 46-48 d.lgs. 30/2005).
L’invenzione del dipendente è disciplinata dall’art. 64 d.lgs. 30/2005, che distingue tra invenzione di servizio, invenzione d’aziendaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → e invenzione occasionale, con diversa attribuzione dei diritti patrimoniali tra datore di lavoro e inventore.
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