Electa una via, non datur recursus ad alteram (lett. «scelta una via, non è dato ricorso all’altra») è il principio processuale secondo cui il soggetto che abbia scelto una determinata via di tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → giurisdizionale non può abbandonarla per intraprenderne un’altra incompatibile.

Il principio opera tradizionalmente nel rapporto tra azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → civile e azione penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →: la parte civile che ha esercitato l’azione risarcitoria in sede civile prima di costituirsi parte civile nel processo penale può trasferire l’azione in sede penale, ma l’esercizio dell’azione in sede penale (con costituzione di parte civile) preclude la prosecuzione del giudizio civile per lo stesso oggetto (art. 75 c.p.p.).

Il principio trova applicazione anche in altri ambiti: nel rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale, la scelta del ricorso giurisdizionale preclude il ricorso amministrativo e viceversa, salvo diverse previsioni normative.

La portata del principio è stata attenuata dalla giurisprudenza, che ne ha circoscritto l’operatività ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

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