La consulenza tecnica d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → (CTUConsulente d'ufficio (CTU)Ausiliario del giudice nominato per fornire conoscenze tecniche necessarie alla decisione, scelto dagli albi del tribunale (art. 61 c.p.c.).Leggi il lemma completo →) è lo strumento processuale mediante il quale il giudice, quando è necessario acquisire conoscenze tecniche che esulano dal sapere comune, nomina un consulente tecnico affinché compia indagini, accerti fatti o esprima valutazioni su questioni richiedenti particolari competenze (art. 61 c.p.c.).

La CTU può essere percipienteAccipiensTermine latino che designa il soggetto che riceve il pagamento o la prestazione, in contrapposizione al solvens (debitore che adempie).Leggi il lemma completo → (quando accerta fatti altrimenti non rilevabili) o deducente (quando fornisce valutazioni su fatti già acquisiti). Il consulente d’ufficio è ausiliario del giudice e le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → possono nominare propri consulenti tecnici di parte (art. 201 c.p.c.).

La relazione del CTU non è un mezzo di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → in senso stretto, ma il giudice può porre a fondamento della decisione le conclusioni dell’esperto, purché ne dia adeguata motivazione, anche discostandosene motivatamente.

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