Adozione è l’istituto giuridico mediante il quale si crea un rapporto di filiazioneFiliazioneRapporto giuridico tra genitore e figlio. La riforma del 2012-2013 ha eliminato ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.Leggi il lemma completo → tra un soggetto (adottato) e una persona o coppia (adottante) diversa dai genitori biologici. La disciplina è contenuta nella L. 184/1983 (modificata dalla L. 149/2001) per l’adozione dei minori e negli artt. 291-314 c.c. per l’adozione dei maggiorenni.
L’adozione legittimante (o piena) dei minori è disposta dal Tribunale per i minorenni a favore di coniugi uniti in matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → da almeno tre anni, quando il minore è dichiarato in stato di adottabilità (situazione di abbandono morale e materiale). L’adottato acquista lo stato di figlioFiliazioneRapporto giuridico tra genitori e figli. Dopo la Riforma (L. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) vige il principio di unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). Acquisto mediante presunzione, riconoscimento o dichiarazione giudiziale (artt. 231-290 c.c.).Leggi il lemma completo → nato nel matrimonio degli adottanti e cessa ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine (art. 27 L. 184/1983).
L’adozione in casi particolariAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → (art. 44 L. 184/1983) è ammessa anche da parte di persone singole, in ipotesi specifiche: orfani di entrambi i genitori; figlio del coniuge; minore non collocabile in preadozione; minore con handicap. Non recide i rapporti con la famiglia di origine. L’adozione del maggiorenne (artt. 291-314 c.c.) richiede il consenso dell’adottando, dell’adottante e dei genitori dell’adottando; non crea un rapporto di filiazione piena e ha prevalente funzione patrimoniale e successoria.
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