L’accesso civico generalizzato (cd. FOIA italiano — Freedom of Information Act) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato o una motivazione specifica, al fine di favorire la trasparenza e il controllo diffuso sull’attività amministrativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).
L’istituto è stato introdotto dal d.lgs. 97/2016 (cd. decreto trasparenza), che ha riformato il d.lgs. 33/2013. Si distingue dall’accesso civico semplice (art. 5, comma 1), che riguarda solo documenti oggetto di obbligo di pubblicazione, e dall’accesso documentale (art. 22 l. 241/1990), che richiede un interesse diretto, concreto e attuale.
L’accesso civico generalizzato è soggetto a limiti tassativi a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → pubblici (sicurezza nazionale, ordine pubblico, relazioni internazionali) e privati (protezione dei dati personaliPrivacyDiritto della persona al controllo sulle informazioni che la riguardano e all'esclusione dei terzi dalla sfera privata. Riunisce riservatezza (art. 2 Cost.) e protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003). Assoluto, indisponibile; si bilancia col diritto di cronaca.Leggi il lemma completo →, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali) indicati dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013.
L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di diniego, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o ricorrere al TAR.
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